Venerdì, Aprile 19, 2024

durata amministratore sine die

Analizziamo l’interpretazione che vuole l’Amministratore nominato in carica senza limiti temporali, quindi per sempre.

 

Abbiamo già in passato parlato della corretta durata annuale dell’Amministratore di condominio. Oggi andiamo ad analizzare l’opinione di alcune associazione degli Amministratori, che sostengono ed avallano una interpretazione che vuole la durata dell’Amministratore senza alcun termine.

 

Durata incarico amministratore sine die (senza termine) ?

 

Innanzitutto cerchiamo di esporre la tesi sostenuta da alcune associazioni, tipo l’anaci di Roma:

La locuzione usata nel testo riformato “… si intende rinnovato per uguale durata…”, lascia intravedere, infatti, una volontà di far proseguire legalmente il rapporto di mandato in essere, c.d. sine die. In base a tale interpretazione vi è, quindi, un automatico rinnovo dell’incarico dell’amministratore di anno in anno..

 

Questa interpretazione, a mio parere, non solo è fuorviante ma pericolosa. Ben si comprende, il perché una grossa associazione di amministratori decida di avallare una interpretazione di questo tipo. Portare un vantaggio ai suoi associati a discapito dei condomini e di coloro che non hanno quelle conoscenze legali che possano consentirgli di tutelarsi.

 

LEGGI ANCHE QUESTA CONSULENZA: Durata incarico Amministratore, due anni o un anno?

 

Scopo di questa consulenza è quella di mettere sull’attenti su questa interpretazione o similari.

 

Durata Amministratore sine die, senza limiti temporali?

 

Continuiamo a leggere quanto viene sostenuto dall’anaci di Roma:

 

[..] sotto il profilo funzionale, tale interpretazione stabilizza la continuità dell’operato dell’amministratore: continuità, che appare maggiormente in linea con il rapporto di fiducia che è posto alla base del rapporto amministratore/condomini e che risponde all’esigenza di garantire costantemente una figura di riferimento e di rappresentanza dell’ente condominio.

 

In realtà la legge non ha come obiettivo la stabilità del posto di lavoro dell’Amministrazione ma una serie di maggiori tutele dei condomini, con più poteri dell’assemblea in merito alla supervisione dell’operato del legale rappresentante. Questo si evince da diversi articoli, come ad esempio riguardo alla revisione contabile, o alle rigide norme formalistiche e contenutistiche dei bilanci.

 

Davvero l’amministratore nominato potrà rimanere in carica senza limiti?

 

L’interpretazione sostenuta dall’anaci di Roma è da considerare errata in virtù della violazione di diverse regole:

Innanzitutto non tiene conto del combinato disposto ex: articolo 1129 c.c. ed art: 1135c.c. .

Inoltre non tiene conto di quanto viene disposto dall’art. 66 disp. Att.

Vi rimando a leggere la consulenza seguente per un approfondimento:

 

LEGGI ANCHE QUESTA CONSULENZA: Durata incarico Amministratore, due anni o un anno?

 

Neppure l’ipotesi della necessità di una espressa richiesta di revoca, da parte dei condomini, salva l’interpretazione data dall’anaci di Roma. In quanto:

 

L’Amministratore è il rappresentante della compagine assembleare. La sua missione è fare gli interessi dell’assemblea.

 

Questa definizione si ricollega al rapporto di mandato. Ora è facilmente comprensibile ed evidente che non è detto che i condomini abbiano conoscenza delle norme civilistiche. Ecco perché una interpretazione che addossa in capo ai condomini un onere di questo tipo, spostando dal professionista, non è altro che una interpretazione fuorviante volta a tutelare alcuni interessi di settore. L’anaci di Roma, infatti, porta a sostegno della sua interpretazione la necessità della stabilità del rapporto.

Come detto, a mio parere, non si deve tutelare il posto di lavoro dell’Amministratore ma tutelare ben altro:

 

La nomina deve essere ripetute nel tempo a cadenza fissa (annuale). L’obiettivo è quello di garantire l’attualità del rapporto tra rappresentante e rappresentato. Solo così, si avrà la certezze dell’aderenza dell’azione dell’Amministratore agli interessi ed alla volontà della compagine assembleare.

 

Conclusioni su: può l’Amministratore rimanere in carica per sempre?

 

A mio parere, dunque, vengono lese le norme civilistiche che vanno lette in combinato disposto (art.1129, art.1136, art.1130, art.66 disp.att.). Come ho spesso detto, in altre mie consulenze, non va solo letto un mero articolo ma ricercare le altre norme che possano influire sul dettato normativo che disciplina quella determinata materia.

Inoltre, si lede il principio “pater familias”, secondo il quale l’Amministratore deve gestire il condominio secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

Infine, si ledono quelle norme di diritto amministrativo (art. 97 Cost.), per analogia applicate al condominio (così come avviene per molte norme in ambito societario) che sono volte a tutelare il buon andamento della gestione condominiale.

Si ricorda che la legge e l’opera dottrinale e giurisprudenziale è volta a tutelare i diritti dei condomini ed anzi ad ampliarne l’ambito di applicazione.

 

Il controllo da parte della compagine assembleare serve a garantire che l’attività sia conforme a un paradigma: che può derivare dalla legge (controllo di legalità), dall’opportunità (controllo di merito), dall’efficienza-efficacia (controllo di gestione).

 

L’aderenza dell’operato dell’Amministratore alla volontà assembleare sarebbe messa a rischio se la sua carica fosse “sine die”, cioè senza limiti temporali e senza che il suo operato possa essere sottoposto al giudizio dei condomini. Dunque, l’amministratore di condominio che non mettesse ogni anno all’ordine del giorno il suo mandato ( sottoponendo la sua gestione all’assemblea), è sicuramente un Amministratore che non gestisce nel pieno interesse dei condomini.

 

 

 

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