Sabato, Luglio 27, 2024

onere pagamento tasi

 

La Tasi è disciplinata dalla L. n. 147 del 27 dicembre 2013,(c.d. Legge di stabilità 2014 e successive modificazioni).

Obbligato al pagamento della tassa è chiunque abbia il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo:

  • di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale,
  • e di aree edificabili, i fabbricati rurali ad uso strumentale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli

 

Di fatto dunque la TASI è dovuta da chiunque e per qualunque motivo possieda o detenga un immobile.

La legge ha stabilito un aliquota pari all'1% che è diminuibile da parte dei Comuni.

Una volta che abbiamo chiarito cos'è la TASI, bisogna chiedersi questa tassa è a carico del proprietario o dell'inquilino?

 

La legge ha stabilito che: Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

 

Dunque la legge è chiara, proprietario ed inquilino avranno tasse autonome e separate. Ne consegue che viene a mancare il vincolo solidaristico in caso di inadempimento o morosità dell'una o dell'altra parte.

Nel caso invece di più proprietari o di più inquilini, il discorso cambia.

Attenzione: In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Quindi nell'ipotesi in cui vi siano più proprietari sussisterà il vincolo di solidarietà. Allo stesso modo nel caso in cui vi siano più inquilini, sempre ed esclusivamente tra di essi.

 

 

 

 

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