Analizzeremo il caso di una zona parcheggio indivisa e comune ai diversi proprietari di unità abitative. Come comportarsi quando un singolo proprietario decide di recintare una parte di questo spazio comune?
Immaginiamo che lo faccia in riferimento alla sua parte spettante secondo le quote immaginarie ed usando una recinzione mobile e quindi non definitiva. Ciò lo legittima?
Innanzitutto bisogna richiamare cosa si intende per parte comune e quali sono gli eventuali diritti e doveri esistenti.
Poi affronteremo le varie possibili soluzioni per la divisibilità e riguardo alla questione posteggi.
-
Comunione in generale
Se dal lato della "comunione" il codice civile ci viene incontro, per quanto riguarda l'affannosa questione dei posteggi auto condominiale la questione si fa complicata. Ciò dovuto alle numerose leggi che nel tempo hanno cercato di portare ordine in tale materia, causando invece più disordine, oltre che dal comportamento dei singoli proprietari che spesso supera i loro diritti. Innanzitutto una situazione come quella prospettata nella fattispecie sopra indicata è sicuramente disciplinata dalle norme della comunione (art.1100 c.c. e ss.).
Voglio ricordare che lo stato di comunione intende che il bene oggetto non è suddiviso in parti reali di proprietà, ma in parti ipotetiche non quantificabili materialmente parlando. Se 4 persone sono proprietarie in comunione di un auto, ciascuna di loro avrà il 25% del bene, non potendosi evidenziare un'appartenenza specifica a ciascuno dei 4 di qualsiasi parte del bene in oggetto (radio, portiera, ruota ecc..).
Ciò significa che se l'auto viene danneggiata, tutti è quattro avranno diritto al risarcimento in proporzione delle loro quote (che in questo esempio sono uguali ma possono differire). Se l'auto viene venduta, tutti e quattro allo stesso modo avranno diritto alla quota della somma percepita dall'alienazione.
-
Recinzione mobile
Una volta stabilito a parere di chi scrive in maniera semplice ma chiara cosa si intende per comunione, andiamo a valutare il comportamento di un condomino che recinta una parte comune. Come visto una tale azione è contraria alle norme sulla comunione, e quindi si può senz'altro richiedere il ripristino della situazione antecedente. La conclusione a cui si giunge vale non soltanto quando le opere sono definitive (tipo costruzione di un muretto che recinta una zona) ma anche nel caso di opere mobili o temporanee (es: vasi, staccionata in legno o di altra natura).
Quando dunque gli elementi che circoscrivono una zona in comunione siano essi stabiliti o caratterizzati dalla precarietà e dalla mobilità ledono senz'altro i diritti degli altri proprietari in comunione. Inoltre, non è importante la bontà (buona fede) o meno del soggetto agente, l'assenza di un titolo fa venir meno le ragioni delle sue azioni.
-
Regole sui parcheggi
La giurisprudenza ha dato vita a notevoli orientamenti in ambito di regolamentazione della nascita e poi dei parcheggi in ambito condominiale. Tanto c'è da dire a tal riguardo, che mi riservo di parlarne in una futura consulenza, quello che però posso anticipare è che la Cassazione ha stabilito la possibilità che l'assemblea dei condominii più complessi possa regolare l'uso delle parti comuni a destinazione posteggio con un sistema di turni tra i vari condomini dell'edificio.
Hai trovato utile questa consulenza? Sostieni la nostra attività con una libera donazione! :)
(clicca su immagine sottostante)
Comments: