Martedì, Marzo 19, 2024

deleghe condominio

 

La riforma del condominio ha novellato l'art. 67 disposizioni attuazione del codice civile. 

Verifichiamo insieme qual è l'esatta interpretazione della norma in merito alle deleghe assembleari.

 

IL CASO:

L'art 67 disp.att. così come novellato dalla riforma stabilisce:

 

Ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale.

Secondo alcuni sorgerebbero dei dubbi in merito al come interpretare la parte relativa all'esatto valore del numero delle deleghe. Per alcuni il limite di 1/5 si applicherebbe unicamente al numero dei condomini deleganti. Nulla dicendo la legge in merito ai valori millesimali, non essendoci una pari indicazione di 1/5.

 

ANALISI:

In realtà in qualunque norma, nel momento in cui sorgono dei dubbi, soccorrono quei metodi interpretativi, utilizzati dallo stesso giudice, da cui nascono le interpretazioni giurisprudenziali e dalla dottrina, da cui nascono i filoni interpretativi.

È importante dunque conoscere questi mezzi per avere maggiore chiarezza su come leggere una norma. Il principale e basilare mezzo utilizzato prima ancora di conoscere qual'era la ratio della norma è il cosiddetto metodo "letterale":

 

Questo metodo consiste in una analisi grammaticale, alla base delle comprensione fonetica e letterale della frase di senso compiuto..

Quello che quindi andremo a fare sarà una normale analisi che facevamo ai tempi delle elementari. Un metodo base imprescindibile e che sarebbe utile in diversi casi che il nostro legislatore svolgesse al fine di evitare alcune norme realmente contraddittorie. Non è questo il caso come vedremo poichè le regole grammaticali soccorrono in nostro aiuto.

Individuato il soggetto ovvero "il delegato", bisogna capire innanzitutto il verbo e successivamente il complemento oggetto. Il verbo è "rappresentare", non importa al momento la valenza negativa individuata dal "non" e l'ulteriore verbo "potere" che attribuisce una valenza riflessiva al successivo verbo.

Importante ai fini della nostra indagine è comprendere che l'azione si rivolge verso "i condomini" nel limite che viene espressamente posto di 1/5.

Il dubbio che alcuni hanno si riferisce all'ultima parte della proposizione, cioè capire se il limite numerico (1/5) si applica o meno all'intera ultima parte. La risposta è affermativa in quanto nell'ultima parte si legge:

 

[..]un quinto dei condomini e del valore proporzionale.

Ora la "e" che il legislatore ha inserito nel testo, viene definita "coordinativa -> copulativa". Con il termine coordinativa si definiscono quelle congiunzioni che uniscono due parole o due frasi della medesima importanza. Caratteristica è quella di collegare in maniera coordinativa due frasi indipendenti. Forse questa indipendenza è l'elemento che può portare a far sorgere dubbi, nel senso di individuare una netta separazione tra la parte principale della frase e quella successiva:

 

[..]un quinto dei condomini [..]

[..] del valore proporzionale.

Per chiarire meglio portiamo un esempio:

Il governo ha deciso di inserire il canone Rai nella bolletta della luce. La tassa che sarà minore all'anno precedente dovrà pagarsi per la prima casa e per la seconda casa.

 Anche in questo caso ci troviamo dinanzi ad una congiunzione coordinativa copulativa. Quello su cui in definitiva bisogna concentrasi è il sostantivo della frase che regge il verbo e l'oggetto su cui l'azione del verbo si esplica. Il soggetto l'avevamo individuato nel "delegato", il verbo è il "rappresentare" e l'oggetto è il limite numerico posto dal legislatore.

Di fatto, dunque i termini "condomini" e "valore proporzionale" non sono altro che specificazione del limite e come tale vanno letti in maniera coordinata come accessori dell'oggetto.

 

CONCLUSIONE:

In conclusione, il legislatore ha voluto porre un freno alla indiscriminata consuetudine di porre deleghe senza limiti ed addirittura prima della riforma anche a favore dello stesso Amministratore, ponendo dunque un limite inderogabile di 1/5 in riferimento sia ai condomini che al valore millesimale del condominio. 

La funzione congiuntiva -> copulativa che ho descritto prima servirà ad individuare i casi in cui in assemblea non sarà possibile accettare deleghe. Infatti, la funzione coordina due frasi che hanno una loro autonomia e validità separata, concorrente ma non all'unisono. Ciò significa che sussistono due limiti affinché le deleghe siano correttamente conferite e valide in assemblea (non oltre 1/5), ma al tempo stesso il limite, proprio per la funziona sopra descritta (derivante dalla congiunzione coordinativa->copulativa), vale anche singolarmente (caratterizzata dalla propria indipendenza). È qui che l'indipendenza esplica tutti i suoi effetti, infatti, un numero di deleghe che sia inferiore 1/5 dei condomini ma che superi 1/5 del valore millesimale non sarà valido in assemblea.

La ratio della norma si individua proprio in questo vincolo quasi rafforzativo volto a contrastare un atteggiamento libertino in ambito deleghe assembleari. 

 

NOTE:

A parere mio, sebbene la norma non lo specifichi, proprio per la sua "ratio", dovrebbe trovare applicazione anche quando i condomini sono inferiori a 21.

In merito a quale delega eliminare in sede assembleare, si opterà per l'ultima cronologicamente ricevuta. Oppure, nel caso di deleghe con la stessa data, la scelta spetterà al soggetto delegato in quanto l'istituto della delega si basa su un rapporto fiduciario.

 

 

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Comments:

Commenti   

0 #2 Amm.Fiasconaro Nicolas 2015-10-29 16:51
Citazione Piero:
Buon giorno volevo un parere su questione di delega. Una. S.a.s. Di cui due accomandanti e due accomandatari, chi è dei due sono esclusi a ricevere deleghe da condomi assenti? La S.a.s. non è un condomino.Grazie.


Salve,
la delega potrà essere conferita nei modi e nei termini stabiliti dall'art.67 disp.att.c.c.
Non importa se la s.a.s. non sia un condomino, anche se ovviamente pare un pò strano nominare una società come delegato. Ad ogni modo è possibile farlo.
In genere la rappresentanza della società spetta agli accomandatari, ma ciò non significa che la società non possa attribuire ad un accomandante tale ruolo se gli viene conferita tale responsabilità.
Di fatto comunque essendo gli accomandanti soggetti che operano secondo le indicazioni degli accomandatari, pur se non espressamente previsto, dando la delega alla società quest'ultima potrebbe nominare non solo un accomandante ma qualsiasi soggetto nella sua piena libertà di delegare tale ruolo/responsabilità.
Per questo sarebbe meglio delegare uno specifico soggetto e non una società, anche perchè la delega si basa su un rapporto fiduciario che qui viene messo un po al limite.

Cordiali saluti.
Citazione
0 #1 Piero 2015-10-24 07:55
Buon giorno volevo un parere su questione di delega. Una. S.a.s. Di cui due accomandanti e due accomandatari, chi è dei due sono esclusi a ricevere deleghe da condomi assenti? La S.a.s. non è un condomino.Grazi e.
Citazione

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