Domenica, Ottobre 13, 2024

dichiarazione sostitutiva rai

Oggi andremo a capire cosa sia la Dichiarazione sostitutiva.

Lo strumento apportato dal governo per fornire comunicazioni all'AdE in merito al canone tv.

 

 

IL CASO:

 

Abbiamo precedentemente visto in un altra consulenza cos'è il canone Tv (link lo trovate in alto prima della foto).

Oggi andremo a capire a cosa serve questo modulo: 

1. segnalare che il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad un altro componente della stessa famiglia anagrafica del quale deve essere indicato il codice fiscale.
2, comunicare la non detenzione di un apparecchio tv da parte dell’erede per le abitazioni in cui l’utenza è ancora temporaneamente intestata ad un soggetto deceduto.
3. comunicare la modifica delle condizioni, ad esempio in caso di acquisto di un televisore nel corso dell’anno, avvenuta successivamente alla presentazione di una precedente dichiarazione sostitutiva.

 

 

ANALISI:

 

È importante ricordare che le dichiarazioni sono espresse a propria responsabilità (artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000).

Il modello sarà inviabile tramite le modalità telematiche dell'Agenzia delle Entrate entro e non oltre il 16 maggio 2016. 

 

Importante ricordare che le dichiarazioni avranno valore annuale se riferite alla non detenzione. In caso di addebito su altra utenza non sarà necessario ripetere la comunicazione ogni anno.

 

Quando bisogna compilare la dichiarazione?

I casi sono molteplici alcuni ad esempio nel caso in cui una coppia abbia intestato utenze elettriche di tipo residenziale diverse, cioè il marito nella 1° casa e la moglie nella 2° casa.

Oppure nel caso di persona defunta e con utenza elettrica temporaneamente intestata ancora a quest'ultimo, ad esempio casa del nonno defunto.

 

La normativa prevede l'esonero dal pagamento per chi si trova nella stessa famiglia anagrafica

 

In questi casi è dunque necessario inviare la documentazione sostitutiva perchè bisogna appunto comunicare la richiesta all'Agenzia delle Entrate.

Cosa si deve realmente intendere per famiglia anagrafica?

 

Per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune (articolo 4 del D.P.R. n. 223/1989).

 

Ricopre quindi importanza la residenza delle persone a cui è intestata l'utenza elettrica di tipo residenziale.

Due coniugi con residenze diverse riceveranno due canoni tv che dovranno pagare.

Invece, due coniugi di cui uno intestatario dell'utenza elettrica residenziale e l'altro dell'abbonamento tv, pagheranno un unico canone RAI se e solo se risiedono nella stessa abitazione.

 

Nel caso di locazione di immobile, la dichiarazione sostitutiva non potrà essere presentata dall'inquilino ma solo dal proprietario se e solo se quest'ultimo è intestatario dell'utenza elettrica.

 

L'inquilino a prescindere dalla proprietà e persino dall'intestazione dell'utenza elettrica sarà obbligato al pagamento del canone tv.

 

L'unico modo per quest'ultimo di non pagare scaturisce dalle norme che prevedono l'esonero solo se fa parte di una famiglia anagrafica che paga già il canone o nel caso in cui in un altra abitazione abbia intestato utenza elettrica.

 

E per chi nel passato ha già inviato comunicazione di suggellamento? Qui la nota dolente:

 

L'Agenzia delle Entrate ha deciso di azzerare tutte le precedenti cartelle. Sarà dunque necessario inviare la dichiarazione sostitutiva aggiornata all'Aprile 2016.

 

Questo significa che anche chi ha avuto approvato la richiesta di suggellamento dalla Rai negli anni passati dovrà inviare una nuova comunicazione con il modulo predisposto dall'AdE e conforme alla nuova normativa sul canone RAI TV.

 

CONCLUSIONE:

 

Il nuovo Canone RAI ha l'obiettivo di imporre una presunzione di utilizzo Tv collegato al servizio di energia elettrica.

I link per scaricare la Dichiarazione sostitutiva sono: 

Modulo Dichiarazione sostitutiva

Istruzioni Dichiarazione sostitutiva

 

I problemi da questa nuova impostazioni saranno molteplici, non solo per via delle nuove regole ma anche per via di tutte quelle situazioni anomale che saranno evidenziate sia dall'AdE che dagli enti fornitori dell'energia elettrica.

Ultima informazione che mi preme ricordare riguarda il modulo, nel caso in cui dobbiate inviare una comunicazione riguardo il Quadro A e contemporaneamente il Quadro B, dovrete fare due distinte comunicazioni.

L'invio sarà telematico oppure in assenza a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta al seguente indirizzo:

AGENZIA DELLE ENTRATE, UFFICIO DI TORINO 1, S.A.T. - SPORTELLO ABBONAMENTI TV - CASELLA POSTALE 22 - 10121 TORINO

 

 

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(clicca su immagine sottostante)

 

 

 

 

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