La delibera che nega al condomino disabile un posteggio riservato all'interno del parcheggio condominiale è da ritenersi nulla
La fattispecie nasce dalla richiesta di un condomino, portatore di handicap, il quale chiedeva il suo condominio che gli fosse assegnato un posto riservato auto nel cortile condominiale.
Durante l'assemblea di condominio che veniva svolta in proposito, la richiesta non veniva accolta. Il condomino disabile per tutta risposta ha deciso di rivolgersi al tribunale per l'accertamento della nullità della delibera assembleare assunta quindi dal condominio
A sostegno della sua tesi il condomino chiedeva una corretta interpretazione dell'articolo 1102 c.c. insieme anche agli articoli 32, 2, 3, 42 della Costituzione.
In condominio un disabile può avere un posteggio privato?
Inoltre egli era pronto a dare la propria disponibilità per quanto riguardava la possibilità di condividere il posto auto con eventuali altri condomini disabili all'interno dello stabile.
Alla domanda veniva allegata anche idonea documentazione medica, il contrassegno di circolazione e sosta per i disabili che è stato rilasciato dall'autorità competente.
Il condominio resisteva a questa azione legale perché riteneva che la domanda del condomino disabile non poteva essere accolta in quanto consisteva di fatto nell’assegnazione di un posto in via esclusiva.
Sul punto si richiama la consulenza attinente all'argomento: Inammissibile l'uso esclusivo delle parti comuni
. Il condominio aveva portato, inoltre, in giudizio la documentazione attestante che l'attore dell'azione era anche proprietario di un box situato all'interno dello spazio condominiale e poteva, inoltre, contare su un parcheggio pubblico confinante con quello condominiale..
All'interno di questo parcheggio pubblico erano stati previsti dei posti auto riservati ai disabili. .
Il tribunale al termine di un procedimento volto a verificare le ragioni delle parti faceva pendere la bilancia a favore del condomino disabile. .
Il giudice di primo grado osservava che:
"l'interesse del portatore di handicap ad ottenere, nell'ambito del cortile condominiale, un posto auto da riservarsi ai disabili è ricollegabile al diritto inviolabile ad una normale vita di relazione, tutelato dall'articolo 2 della Costituzione, ed al diritto alla salute ex articolo 32 della Costituzione stessa".
Parcheggio esclusivo per il condomino disabile?
Lo stesso giudice proseguiva nella sua sentenza chiarendo che:
" nel caso di specie, il detto invocato diritto dell'attore-, portatore di handicap con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta- di poter parcheggiare il più vicino possibile all'ingresso condominiale e cioè in uno dei 7 stalli ricavati nel cortile, deve considerarsi preminente rispetto all'interesse degli altri condomini, per i quali non sono state dedotte analoghe difficoltà; E che, infatti, possono comunque godere di altri 6 stalli,"
oltre che del parcheggio pubblico limitrofo e dei box di proprietà esclusiva.
La conseguenza quindi è stata che il tribunale ha dichiarato nulla la delibera èd ha ordinato ai condomini di riservare uno dei posti auto all'interno del cortile condominiale al condomino portatori di handicap, ovviamente fino a quando la sua situazione di invalidità persisterà.
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