Lunedì, Dicembre 09, 2024

fondo spese condominio

Oggi andremo ad analizzare una delle novità della riforma del condominio (L. 220/2012)

Cercheremo di capire come funziona questo fondo speciale e chi è incaricato di costituirlo e gestirlo.

 

 

IL CASO:

Innanzitutto andiamo a richiamare l'art.1135 nel suo 4° comma, che recita:

 

4) alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori..

 

Questo comma è una delle novità introdotte dal legislatore. Ed è volto a tutelare non solo i condomini ma anche le ditte appaltatrici.

Lo scopo è quello di garantire al condominio la liquidità necessaria per far fronte alle spese straordinarie e alla ditta di esser pagata regolarmente.

La stessa norma ci indica su chi ricade l'onere di costituire il fondo:

 

L'art.1135 è rubricato: Attribuzioni dell’assemblea dei condomini

 

Quindi spetterà all'assemblea determinare l'opera straordinaria o l'innovazione necessaria per la costituzione del fondo. 

 

ANALISI:

 

Il primo problema che può porsi è quello di determinare l'ammontare di questo fondo. La stessa norma ci dice che dev'essere di pari importo all'opera necessaria.

Se questo però non crea problemi per interventi di minor costo, può crearne per quelli di maggior onere.

La legge di per sè indica l'obbligo di costituzione di un fondo pari e questo porta a chiedersi se debba interpretarsi in maniera rigida o meno.

 

ES: Innovazione da 1 milione di euro.

 

Ovviamente raggiungere questa quota sarebbe impensabile oltre a tutto il tempo necessario per raccogliere questa somma.

Un modo per aggirare l'ostacolo potrebbe essere quello di agganciare la riscossione delle somme ai SAL:

 

I SAL sono gli stati di avanzamento lavori. Le opere vengono suddivise a stati di realizzazione di opere a cui vengono agganciati i relativi pagamenti frazionati dell'opera.

 

Altra metodologia potrebbe essere quella frazionare l'importo e suddividere la riscossione in più annualità. In questo caso però sorge un problema cioè quello riguardante la contabilità.

 

L'assemblea può deliberare sulle spese annuali in riferimento all'esercizio finanziario che è annuale

 

In questo caso dunque il frazionamento sarà approvabile dall'assemblea in maniera indicativa, ricordando che l'assemblea può sempre deliberare nuovamente su precedenti delibere, e la quota ripartita sarà approvata in riferimento all'anno di gestione in corso.

 

 

CONCLUSIONE:

 

Questo significa che l'assemblea proprio perchè la gestione finanziaria non può andare oltre l'annualità non potrà disporre per il futuro ma solo per l'anno in corso.

 

Es: Innovazione da 1 milione di euro. Delibera di frazionamento in 10 annualità da 100 mila euro ciascuna. L'assemblea voterà per questo piano di raccolta da destinare al fondo con una sua specifica destinazione (es: riqualificazione energetica dell'edificio). Ma l'approvazione della spesa da ripartire non potrà andare oltre i 100mila euro, riferiti all'esercizio finanziario in corso.

 

La decisione presa dall'assemblea dunque non vincolerà gli anni finanziari successivi e quindi l'anno dopo l'assemblea potrà chiedere di aumentare o ridurre l'importo approvando la relativa ripartizione o addirittura bloccare la raccolta.

Ultima questione che mi preme ricordare è che qualora non sia identificata nè la spesa nè l'intervento da dover sostenere con il fondo, sarà pur sempre possibile costituire questo fondo "generico" ma per la sua approvazione sarà necessaria l'unanimità.

 

 

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