Oggi analizzeremo il caso di un condomino che domanda se il posto auto di cui è proprietario può utilizzarlo per parcheggiare più di 1 sola auto ed eventualmente anche motori.
Scopriremo una fervente legislazione in materia che ha portato ad una complessità della materia
IL CASO:
Un condomino contesta l'utilizzo che viene fatto dagli altri condomini del posto auto, in quanto parcheggiano 2 veicoli ed anche motorini.
Specificando che tale condomino possiede un posto auto più piccolo bisognerà capire cosa dice la legge in merito all'utilizzazione dei parcheggi condominiali.
ANALISI:
La normativa in materia è stata molto fervida ed ha dato luogo a diverse discipline tutt'ora esistenti. Ora come ora non è importante fare un excursus storico di tutta questa disciplina.
Basta sapere che l'area è stata trasferita tramite atto di compravendita e le dimensioni dell'intera area parcheggio è in osservanza della norme in vigore, la legge 675/1967 (c.d. legge ponte).
L'ordinamento non ci fornisce una chiara definizione di "posto auto" e dunque per risolvere la controversia bisognerà capire se vi sono altre norme che in via analogica si potranno utilizzare.
Ad esempio possiamo ricorrere al CPI (Certificato Prevenzione Incendi) che regola gli spazi adibiti a parcheggio nelle autorimesse. In tale situazione si prevedono un determinato numero di auto che possono posteggiarsi.
Inoltre, possiamo fare riferimento allo spazio che sia nel cpi che negli studi di architettura sono destinati ai posti auto, di solito intorno ai 20mq-25mq, per posto auto.
In tale misura viene ricompresa non solo lo spazio per l'auto ma anche lo spazio di manovra per singola auto.
Ciò significa, che architettonicamente quel posto auto di quelle dimensioni è stato pensato per 1 auto solamente. In gioco, però, dobbiamo considerare anche il vincolo di piena proprietà, con tutti gli annessi che derivano da questo titolo.
Infine, possiamo ricomprendervi la circolare P713/4108 in relazione all'equivalenza tra auto e motorini:
1 singola auto = 4 motori
CONCLUSIONE:
Non abbiamo una normativa che ci chiarisca appieno cosa può significare o cosa non può significare "posto auto".
Ad ogni modo possiamo giungere ad una definizione di spazio entro cui l'auto o i motorini possono essere parcheggiati ed entro il quale possono effettuare le loro manovre.
Non possiamo però far rientrare questa tipologia di posteggio, del caso concreto che oggi stiamo analizzando, tra le fattispecie della sentenza 730/2008 (parti comuni a tutti i condomini), in quanto parcheggio di esclusiva proprietà.
E dunque sebbene l'area possa essere nata e pensata per 1 sola auto (o 4 motocicli), se il proprietario ne fa un uso diverso, esso non sarà soggetto a sanzioni fino a quando non ricorrano i seguenti casi:
a) Regolamento contrattuale che limiti tale diritto imponendo un numero preciso di veicoli da poter parcheggiare
b) Violazione di una norma specifica di legge sui posti auto (che al momento non esiste ma potrebbe in futuro essere prevista)
c) Violazione, impedimento o costrizione di un altrui diritto.
e) Utilizzo diverso dalla destinazione d'uso.
Tutto questo solo se l'area parcheggio non è soggetta a CPI. Nel caso, invece, lo fosse si dovranno rispettare tutte le norme e le condizioni ivi presenti.
In ogni caso, sussiste sempre il buon senso, che deve aiutare nella vita quotidiana per evitare inutili fraintendimenti o controversie.
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