Giovedì, Aprile 18, 2024

Il condominio fittizio nel diritto immobiliare e le sue implicazioni penali e fiscali

costituzione condominio fittizio Il tema del condominio è di fondamentale importanza per il diritto immobiliare e per la gestione degli immobili a destinazione residenziale o commerciale. In particolare, la costituzione del condominio rappresenta un momento fondamentale nel processo di trasferimento della proprietà degli immobili e nella gestione delle parti comuni. Nel presente testo, si approfondiranno gli aspetti più importanti relativi alla costituzione del condominio, alle sue implicazioni e alla possibilità di costituire un condominio fittizio al fine di ottenere benefici fiscali.

 

La costituzione del condominio può avvenire in diversi modi. Nel primo caso, il condominio nasce quando l'edificio viene costruito da più soggetti su suolo di più proprietari, e si ha l'assegnazione in proprietà esclusiva dei singoli appartamenti. In questo caso, il condominio si costituisce automaticamente con l'assegnazione delle proprietà esclusive e delle parti comuni. Nel secondo caso, il condominio si costituisce quando l'unico proprietario pro indiviso fraziona l'edificio e vende le singole unità immobiliari in proprietà esclusiva a uno o più soggetti diversi. In questo caso, il condominio si costituisce con la vendita delle unità immobiliari. Una volta costituito il condominio, si trasferiscono ai singoli acquirenti anche le corrispondenti quote delle parti comuni. Le parti comuni non possono essere disponibili separatamente a causa dei diritti concorrenti degli altri condomini, a meno che non emerga dal titolo la volontà delle parti di riservare al costruttore originario o ad uno o più dei condomini la proprietà esclusiva di beni che, per loro struttura ed ubicazione dovrebbero considerarsi comuni. In ogni caso, l'applicabilità delle norme sul condominio non dipende dalla consapevolezza dei proprietari delle singole unità immobiliari della condominialità dell'edificio. Una volta costituito il condominio, si applicano le norme relative al condominio, anche in mancanza di un amministratore, del regolamento e della definizione delle tabelle millesimali. Tali elementi sono strumenti finalizzati alla conduzione degli interessi comuni, ma non sono necessari per la costituzione del condominio e per l'applicazione delle relative norme.

Una delle questioni più importanti in materia di condominio riguarda la possibilità di costituire un condominio fittizio al fine di ottenere benefici fiscali. In altre parole, si tratta di costituire un condominio solo sulla carta, senza che ci sia una vera e propria gestione delle parti comuni e senza che ci sia una vera e propria convivenza tra i condomini. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trieste ha affrontato questa questione nella Sentenza del 11/04/2023 n. 81.

 

Costituzione del condominio fittizio: modalità e implicazioni

 

Secondo la Corte di giustizia tributaria, la costituzione di un condominio fittizio al fine di ottenere benefici fiscali è una pratica illecita e sanzionabile. La costituzione del condominio deve essere "effettiva e reale”, ovvero deve essere basata su un effettivo e reale frazionamento dell'immobile in unità immobiliari e su una gestione condominiale reale, che non sia solo una finzione giuridica creata ad hoc per ottenere vantaggi fiscali. In questo caso specifico, la Corte ha ritenuto che la costituzione del condominio fosse fittizia, in quanto le nove unità immobiliari vendute dalla società ex proprietaria dell'immobile erano state acquistate dalla moglie dell'architetto, dalla suocera e dalla madre, tutte socie della stessa società. Inoltre, l'impresa appaltatrice dei lavori ha utilizzato la modalità di cessione del credito per ottenere il rimborso delle spese sostenute per la ristrutturazione dell'immobile, che non era stata effettuata dal condominio stesso, ma dalla stessa impresa appaltatrice. Tutto ciò ha portato la Corte a ritenere che la costituzione del condominio fosse una finzione giuridica e che la società e l'impresa appaltatrice avessero agito con l'unico scopo di ottenere il "superbonus 110%" e il rimborso delle spese sostenute per la ristrutturazione dell'immobile, eludendo in modo illecito le norme fiscali. La Corte ha quindi confermato l'annullamento della comunicazione ex art. 121 del DL n. 34/2020 emesso dall'Amministrazione finanziaria, sostenendo che il condominio era fittizio e che la società e l'impresa appaltatrice avevano agito in malafede. In generale, la costituzione di un condominio è un'operazione lecita e legale, ma deve essere effettuata in modo corretto e trasparente, con l'obiettivo di gestire in modo condiviso e democratico l'immobile oggetto della frazionamento in unità immobiliari. La costituzione di un condominio fittizio al solo fine di ottenere benefici fiscali è invece un'operazione illecita e sanzionabile, che può comportare anche il rischio di incorrere in provvedimenti penali. È importante quindi agire sempre con la massima trasparenza e correttezza, evitando di ricorrere a strumenti o finzioni giuridiche per ottenere vantaggi fiscali o economici.

 

La costituzione di un condominio può rappresentare un'opportunità per i proprietari di immobili, in quanto permette di gestire in modo più efficiente le parti comuni e di prendere decisioni condivise riguardo alla manutenzione e alla valorizzazione dell'edificio. Tuttavia, come dimostra la sentenza della Corte di giustizia tributaria di Trieste (Sentenza del 11/04/2023 n. 81), è importante che la costituzione del condominio sia reale e non fittizia, ovvero che non sia stata creata solo per ottenere vantaggi fiscali o per aggirare le norme in materia di ristrutturazione edilizia.

 

La fattispecie concreta del condominio fittizio

 

Il caso in questione riguarda una società immobiliare che ha acquistato un edificio e successivamente ha venduto le singole unità immobiliari a parenti dei soci. Dopo la costituzione del condominio, la società ex proprietaria dell'immobile è stata incaricata dei lavori di riduzione del rischio sismico del caseggiato, che hanno consentito di accedere al "superbonus 110%" previsto dal DL 34/2020. Tuttavia, l'Amministrazione finanziaria ha impugnato la comunicazione ex art. 121 del DL n. 34/2020 inviata dal condominio, sostenendo che il condominio era fittizio e che la società aveva utilizzato questo stratagemma per ottenere il beneficio fiscale. La Corte di giustizia tributaria di Trieste ha accolto il ricorso presentato dal condominio e ha stabilito che la costituzione del condominio era effettiva e non fittizia. In particolare, la sentenza ha evidenziato che la società immobiliare aveva venduto le unità immobiliari a parenti dei soci, ma ciò non significava che il condominio fosse fittizio. Inoltre, la Corte ha sottolineato che il condominio aveva effettivamente incaricato la società ex proprietaria dell'immobile dei lavori di riduzione del rischio sismico e che aveva raggiunto il 60% di stato avanzamento lavori, come richiesto dalla normativa sul "superbonus 110%". Per questi motivi, la Corte ha ritenuto che il provvedimento di annullamento della comunicazione ex art. 121 del DL n. 34/2020 emesso dall'Amministrazione finanziaria fosse illegittimo e ha annullato il provvedimento. È importante sottolineare che la costituzione del condominio non deve essere vista come un semplice formalismo, ma come un atto fondamentale per la tutela degli interessi dei singoli proprietari e per la gestione efficiente delle parti comuni dell'edificio. Infatti, il condominio costituisce una vera e propria forma di organizzazione della proprietà immobiliare, attraverso la quale i vari proprietari delle unità immobiliari che compongono l'edificio si associano e si coordinano per la gestione delle parti comuni, come ad esempio il tetto, le facciate, le scale, l'ascensore e così via. Inoltre, il condominio garantisce la regolamentazione delle modalità di utilizzo delle parti comuni e il mantenimento della loro funzionalità nel tempo, prevenendo eventuali conflitti tra i proprietari delle singole unità immobiliari e assicurando la loro manutenzione e conservazione. Tuttavia, come nel caso sopra citato della Corte di giustizia tributaria di Trieste, può accadere che la costituzione del condominio venga utilizzata in modo fraudolento, ad esempio allo scopo di ottenere benefici fiscali in maniera illecita, aggirando le norme che regolamentano la materia. In questo senso, è importante sottolineare che la costituzione del condominio deve avvenire in modo trasparente e leale, rispettando le normative vigenti e garantendo il rispetto dei diritti dei vari proprietari coinvolti. In caso contrario, il condominio potrebbe essere considerato fittizio e gli eventuali benefici fiscali ottenuti in modo fraudolento potrebbero essere annullati dalle autorità competenti, con conseguenze anche penali per gli autori dell'illecito. In definitiva, la costituzione del condominio rappresenta un momento fondamentale nella gestione dell'immobile e nella tutela degli interessi dei singoli proprietari coinvolti. Tuttavia, è importante che tale costituzione avvenga in modo corretto e leale, rispettando le norme e i diritti dei vari soggetti coinvolti. Solo in questo modo sarà possibile garantire una gestione efficace e sostenibile dell'immobile nel tempo e la prevenzione di eventuali controversie o illeciti.

 

Questa sentenza dimostra l'importanza di verificare la reale costituzione del condominio, in particolare quando si tratta di ottenere vantaggi fiscali o di aggirare le norme in materia di ristrutturazione edilizia. Se il condominio è fittizio, infatti, le conseguenze possono essere gravi, come dimostra il caso in questione, in cui l'Amministrazione finanziaria aveva annullato la comunicazione ex art. 121 del DL n. 34/2020 e aveva impedito al condominio di accedere al "superbonus 110%".

 

Condominio fittizio: illecito e sanzioni fiscali

 

La sentenza citata evidenzia come la costituzione di un condominio avvenga in maniera automatica quando il proprietario di un edificio fraziona le unità immobiliari e le trasferisce a più soggetti. Tuttavia, la Corte di giustizia tributaria mette in guardia sul rischio di elusione fiscale per abuso del diritto, ovvero quando un soggetto utilizza l'iter della costituzione del condominio per ottenere vantaggi fiscali contrari alla finalità della normativa. L'elusione fiscale consiste nel ricorso ad atti giuridici fittizi o artificiosi, volti a eludere l'applicazione delle norme tributarie, al fine di evitare o ridurre il pagamento delle imposte. Tale comportamento è sanzionato dall'ordinamento tributario, in quanto contrasta con il principio di leale collaborazione tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria. Nel caso specifico, l'impresa ha utilizzato atti negoziali non lineari e correlati tra loro per ottenere il beneficio fiscale previsto dal Superbonus 110% senza rispettare la finalità della normativa. Il Superbonus 110%, infatti, è stato introdotto per incentivare la ristrutturazione degli edifici e migliorare la sicurezza sismica degli immobili, non per agevolare l'impresa appaltatrice nella completa ristrutturazione dell'immobile a spese dello Stato. La Corte di giustizia tributaria, quindi, ha condannato l'impresa per aver costituito un condominio fasullo allo scopo di ottenere il beneficio fiscale in questione. Questo comportamento non solo viola i principi dell'ordinamento tributario, ma rappresenta anche un danno per il bilancio dello Stato.

È importante sottolineare che il rischio di elusione fiscale non riguarda solo la costituzione del condominio, ma può manifestarsi in qualsiasi attività economica che preveda l'adozione di strumenti fiscali volti a ridurre l'imposta dovuta. In questi casi, è fondamentale rispettare i principi dell'ordinamento tributario e adottare comportamenti leali e trasparenti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. Inoltre, è importante evidenziare come l'elusione fiscale rappresenti una grave lacuna dell'ordinamento tributario, in quanto penalizza i contribuenti che rispettano le norme fiscali a favore di coloro che le violano. Per questo motivo, è necessario che l'Amministrazione finanziaria adotti misure efficaci per contrastare l'elusione fiscale e garantire la corretta applicazione delle norme tributarie.

 

CONCLUSIONE

 

In sintesi, la costituzione del condominio è un procedimento automatico che avviene quando il proprietario di un edificio fraziona le unità immobiliari e le trasferisce a più soggetti. Tuttavia, tale procedimento deve rispettare i principi dell'ordinamento tributario e non essere utilizzato per eludere le norme fiscali. La Corte di giustizia tributaria ha sanzionato un' un'impresa che, con la costituzione di un condominio fittizio, ha cercato di ottenere un vantaggio fiscale in contrasto con la finalità della normativa e con i principi dell'ordinamento tributario. In altre parole, la costituzione di un condominio non può essere utilizzata come strumento per aggirare le norme fiscali e ottenere indebitamente vantaggi. La Corte di giustizia tributaria ha stabilito che l'elusione fiscale attraverso la costituzione di un condominio fittizio costituisce un abuso del diritto e può essere sanzionata. È importante sottolineare che l'abusività del condominio fittizio non dipende tanto dalla sua costituzione, quanto dalla finalità per cui viene creato. Se il condominio viene costituito con l'unico obiettivo di ottenere vantaggi fiscali in modo fraudolento, si tratta di un abuso del diritto e come tale può essere sanzionato. Se invece la costituzione del condominio avviene per ragioni legittime, come ad esempio la suddivisione di un edificio tra più proprietari, e non viene utilizzata per eludere le norme fiscali, allora si tratta di una pratica lecita. In definitiva, la costituzione di un condominio fittizio con l'unico scopo di ottenere benefici fiscali costituisce un abuso del diritto e può essere sanzionato dalla giustizia tributaria. È quindi importante che le imprese e i proprietari immobiliari rispettino i principi dell'ordinamento tributario e non utilizzino pratiche illecite per ottenere vantaggi fiscali. In caso di dubbi o incertezze sulle norme fiscali e sulla costituzione di un condominio, è consigliabile rivolgersi a professionisti del settore, come commercialisti o avvocati tributaristi, in grado di fornire un'adeguata consulenza e assistenza.

 

 

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