La realizzazione di un nuovo ingresso costituisce una sfida tra l’uso delle parti comuni ed il decoro architettonico.
Negli ultimi anni, il frazionamento degli immobili di ampia consistenza in più unità abitative sta diventando sempre più frequente. Questa tendenza può essere vista come un'opportunità per i proprietari di immobili, ma spesso può causare problemi all'interno della compagine condominiale. Il valore millesimale proporzionale può diventare una questione controversa in questi casi, e anche la struttura dell'immobile può richiedere interventi specifici e costosi per la divisione. Inoltre, l'intervento può avere conseguenze sulla modifica delle parti comuni del condominio. Per evitare questi problemi, è importante che i proprietari di immobili che desiderano effettuare un frazionamento siano ben informati sulle implicazioni legali e strutturali dell'intervento. Inoltre, è necessario che questi proprietari lavorino in stretta collaborazione con il condominio per garantire che gli interventi siano eseguiti in modo sicuro e che i diritti di tutte le parti coinvolte siano rispettati. Per quanto riguarda le implicazioni legali, è importante che i proprietari informino il condominio dei loro piani e che ottengano il loro consenso prima di procedere.
Un esempio interessante di questo tipo di questioni è la pronuncia del Tribunale di Civitavecchia del 28 gennaio 2022. Questa sentenza riguarda una lite tra il condominio e il proprietario di un'unità immobiliare originaria che ha deciso di frazionare l'unità in due unità, creando un'ulteriore apertura per l'ingresso nel pianerottolo comune. Il condominio ha chiesto il ripristino dello stato dei luoghi.
Valore Millesimale Proporzionale e Struttura degli Immobili
L'apertura di una nuova porta di ingresso sul pianerottolo a seguito di un frazionamento di un immobile in due unità è stata oggetto di una contesa giudiziaria. Il condominio ha sollevato tre contestazioni, sostenendo che la nuova porta viola (i) il regolamento condominiale e la delibera assembleare, (ii) l'art. 1102 del codice civile inerente al pari uso della cosa comune, e (iii) gli articoli 1120 e 1122 del codice civile per la lesione del decoro dell'edificio e la privazione di adeguata illuminazione. La proprietà originaria dell'immobile ha fatto valere la carenza di legittimazione passiva, poiché gli immobili erano stati venduti a terzi. Anche l'attuale proprietaria ha sostenuto di non essere legittimata a partecipare al processo, poiché aveva acquistato solo l'immobile attiguo e non quello che ospitava la nuova porta. Dopo aver valutato le prove documentali, il tribunale ha rigettato la pretesa del condominio, ma non ha fornito ulteriori dettagli sulle motivazioni della sua decisione.
L'amministratore di condominio ha una responsabilità penale in caso di violazioni dei regolamenti o delle deliberazioni assembleari. È importante che gli amministratori di condominio conoscano bene le loro responsabilità e adempiano ai loro compiti in maniera appropriata per evitare controversie giudiziarie.
Importanza della Collaborazione tra Proprietari e Condominio
La sentenza della Corte di Cassazione n. 1849 del 25 gennaio 2018 riguarda il concetto di "pari uso del bene comune" previsto dall'articolo 1102 del codice civile. La sentenza afferma che l'apertura di una porta in una parte comune per mettere in comunicazione con il vano scale un'unità immobiliare in proprietà esclusiva di un condomino, "rientra pur sempre nell'ambito di un concetto di uso (più intenso) del bene comune, e non esige, per l'effetto, l'approvazione all'unanimità dei condomini, né determina alcuna costituzione di servitù". In altre parole, la sentenza stabilisce che l'apertura di una porta sul pianerottolo di un condominio non rappresenta un impedimento per il "pari uso" del bene comune da parte degli altri condomini e non necessita, pertanto, dell'approvazione all'unanimità da parte dei comproprietari. La sentenza evidenzia inoltre che la realizzazione di una porta sul pianerottolo non ha alterato la destinazione originaria del bene comune.
Questa sentenza conferma l'orientamento costante ed unanime della Giurisprudenza sul tema, ovvero che ogni comproprietario ha il diritto di trarre un'utilità maggiore dal bene comune, a patto che non ne sia alterata la destinazione oppure arrecato pregiudizio al pari uso da parte degli altri comproprietari. La sentenza della Corte di Cassazione n. 1849 rappresenta, quindi, un importante precedente per la valutazione delle situazioni concrete in cui si verifica l'utilizzo delle parti comuni in un condominio.
Implicazioni Giudiziarie e Responsabilità dell'Amministratore di Condominio
La giurisprudenza stabilisce che per dimostrare una compromissione del decoro, è necessario provare l'esistenza di modifiche visibili e significative che alterino le caratteristiche dell'edificio, indipendentemente dal suo valore o pregio. In una recente sentenza della Cassazione, n. 1849, il Giudice ha preso in esame una richiesta presentata da un condominio che lamentava una compromissione del decoro architettonico del fabbricato a seguito dell'apertura di una nuova porta sul pianerottolo. Dopo un'istruttoria, compresa la comparazione di materiale fotografico dello stato dei luoghi, il Giudice ha concluso che non vi era alcuna alterazione del decoro, poiché le modifiche erano state realizzate con materiali e colori coerenti con quelli esistenti. Inoltre, la nuova porta non aveva compromesso l'uso degli altri condomini né aveva comportato una diminuzione della illuminazione o un'alterazione della destinazione o del decoro dell'edificio.
Il decoro architettonico è un concetto fondamentale nella giurisprudenza immobiliare, che si riferisce all'estetica di un edificio. Questo include sia l'aspetto esterno che quello interno, compresi motivi ornamentali, che danno all'edificio un'identità unica.
CONCLUSIONE
In definitiva, la sentenza ha respinto la richiesta del condominio, poiché non era stata dimostrata alcuna compromissione del decoro architettonico. Questo caso dimostra l'importanza di valutare attentamente gli interventi che possono influire sul decoro di un edificio, tenendo presente i criteri stabiliti dalla giurisprudenza e la necessità di dimostrare l'esistenza di eventuali alterazioni.
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