Botta & Risposta
Domanda:
Nel condominio in cui abito, nel 2006 sono stati deliberati dei lavori di ristrutturazione, terminati poi nel 2008. Nel 2010 ho venduto il mio appartamento e nel 2014 l'impresa ha richiesto il mancato pagamento di una fattura relativa a quei lavori. Considerando che i debiti si prescrivono dopo cinque anni, che succede nel caso che ho appena descritto? Chi è tenuto eventualmente al pagamento dei debiti?
Utente: mariano
Risposta:
Salve,
essendo stata approvata la delibera per i lavori di ristrutturazione nel 2006, i debiti ad essi relativi sono entrati in prescrizione nel 2011: da quel momento, quindi, nulla può più essere richiesto. Tutto ciò a patto che, nel frattempo, non siano intervenute delle azioni volte a sospendere il decorso prescrizionale (come ad esempio lettere di messa in mora, oppure diffide ad adempiere).
Cordiali saluti,
Amm. Fiasconaro Nicolas
Botta & Risposta
Domanda:
Mi scusi, ma ho ancora qualche dubbio. Se il debito per il condomino si prescrive dopo 5 anni, mentre per l'impresa che ha eseguito i lavori si prescrive dopo 10 anni, chi sarà responsabile del pagamento?
Utente: mariano
Risposta:
Salve,
quello di cui stiamo discutendo è l'ambito condominiale. Infatti, i cinque anni si riferiscono alla prescrizione dei debiti condominiali, ovvero quelli dei singoli condomimi verso il condominio. In tale situazione, chi agisce per la riscossione dei crediti (e quindi successivamente provvede al pagamento dei debiti verso terzi) è l'amministratore, essendo lui ad aver appaltato dei lavori, ovviamente dietro delibera assembleare. Dunque lui dovrebbe, entro cinque anni dalla delibera di approvazione dei lavori, richiedere tali somme ai singoli condomini, emettendo eventualmente anche decreti ingiuntivi.
Nel caso in cui l'Amministratore sia inerte e dunque il credito non venga assolutamente richiesto entro questi cinque anni, dopo non potrà più agire nemmeno con decreti ingiuntivi sui singoli condomini in quanto nulla potrà richiedere. Quindi l'azienda, che ha un credito verso l'intero condominio, perderà le sue somme proprio perché nulla è stato fatto in tempo.
L'impresa che non è stata pagata può agire direttamente ed in tal caso la prescrizione è ordinaria, quindi di dieci anni. In questo caso però si parlerebbe di azione diretta e privata, che non coinvolgerebbe l'intero condominio. L'impresa, quindi, ad oggi non potrà chiedere all'Amministratore di agire per lei (e quindi lui non potrà richiedere il pagamento delle somme ai singoli condomini secondo il preventivo riparto), ma dovrà andare in giudizio e procedere autonomamente, come privato o comunque società, contro un privato (ovvero singolarmente contro ciascun condòmino). Tutto ciò che accadrà quindi non avrà rilevanza condominiale, ma esclusivamente privata.
Cordiali saluti,
Amm. Fiasconaro Nicolas
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