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info su assemblea e verbale

 

Le figure di Presidente e Segretario nell'ambito dell'assemblea condominiale non vengono citati da nessuna norma legislativa.

Cosa accade dunque quando non sono presenti ed in questi casi chi redige il verbale?

 

L'art.67 disp. att. c.c. era l'unica norma, prima della riforma del condominio, che espressamente parlava della figura del Presidente:

qualora un piano o porzione di piano dell'edificio appartenga a proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto ad un solo rappresentante nell'assemblea, che è designato dai comproprietari interessati; in mancanza provvede per sorteggio il presidente.

Questo riferimento con la legge 220/2012 è stato tolto e quindi ad oggi nessuna norma parla espressamente di Presidente e Segretario.

Le due figure però seppur poco (presidente) o per nulla (segretario) presenti nelle norme pre riforma hanno trovato posto in alcune sentenze.

“il presidente, pur in mancanza di una espressa disposizione del regolamento condominiale, che lo abiliti in tal senso, può stabilire la durata di ciascun intervento, purché la relativa misura sia tale da assicurare ad ogni condomino la possibilità di esprimere le proprie ragioni su tutti i punti posti in discussione ” (Cass. 13 novembre 2009 n. 24132)

La figura del Segretario viene invece menzionata nella sentenza Trib. Bologna 12 marzo 1997 n. 560.

Il problema si pone nel momento in cui si volge lo sguardo alla redazione del verbale. In assenza della nomina del Presidente e Segretario su cui ricade l'onere di redigere il verbale e sussiste un obbligo alla sua redazione?

La Cassazione fin dal lontano 1980 aveva chiarito che la mancata nomina del Presidente e del Segretario ad ogni modo non costituiscono motivo di nullità della convocazione o delle decisioni prese.

Il verbale così come è stato previsto dal legislatore è un atto che certifica qualcosa che avviene in quel momento o su fatti riferiti in quel momento. La sua applicazione è ampissima ed in diversi ambiti.

In condominio il verbale va redatto in assemblea e certifica cosa è avvenuto lì e se firmato è un atto di prova scritta presuntiva dal quale si ricavano informazioni su come si sono svolti i fatti in quella determinata sede.

Sarà dunque onere di qualunque condomino incaricarsi di redigere il verbale non perchè vi è un obbligo normativo ma per certificare quanto è avvenuto e garantire a tutti (assenti compresi) la regolarità dell'assemblea.

Il consiglio è quindi di redigerlo immediatamente e se necessario la ricopiatura di allegare il documento originale firmato per verificare che nulla è stato alterato o inserito successivamente.

 

 

 

 

 

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