No al risarcimento per infiltrazioni se immobile presenta vizi edilizi

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infiltrazioni abusivismo

Il proprietario di un immobile abusivo non ha diritto al risarcimento per danni causate da infiltrazioni poiché riguardanti un immobile con irregolarità non sanate.

 

Il Tribunale di Cosenza, nella sentenza n. 2150 del 20 dicembre 2022, ha stabilito che il proprietario di un immobile abusivo non ha diritto al risarcimento per le infiltrazioni d'acqua. Questo orientamento è in linea con la giurisprudenza prevalente e con le decisioni della Suprema Corte, come la sentenza n. 20312 del 26 luglio 2019, che ha escluso la responsabilità della pubblica amministrazione per i danni causati da forti piogge in un immobile che presenta irregolarità sotto il profilo urbanistico ed edilizio. Nel caso in questione, l'attore lamentava la presenza di macchie di umidità all'interno del proprio immobile adibito a uffici, che si traducevano in gocciolamenti d'acqua dal piano sovrastante. Questa situazione era causata dalla cattiva manutenzione della terrazza sovrastante e dalla mancanza di un adeguato sistema di raccolta e smaltimento delle acque piovane. Inoltre, la colorazione marrone di alcune macchie faceva ipotizzare l'esistenza di perdite nell'impianto di scarico delle acque nere. Tuttavia, il tribunale ha ritenuto che queste infiltrazioni non danno diritto al risarcimento, poiché sono causate principalmente dalle irregolarità edilizie dell'immobile. Questa decisione conferma l'orientamento secondo cui il proprietario di un immobile abusivo non può chiedere il risarcimento dei danni causati da una situazione dovuta alla propria responsabilità.

In definitiva, questa sentenza ribadisce l'importanza di rispettare le norme urbanistiche ed edilizie nella costruzione di un immobile, per evitare situazioni di questo tipo e per tutelare sia la struttura dell'edificio che la salute dei suoi occupanti. È importante anche ricordare che, in caso di infiltrazioni, è sempre consigliabile verificare le cause e agire tempestivamente per evitare ulteriori danni e problemi.

 

Responsabilità individuale vs responsabilità condominiale per le infiltrazioni

 

L'edificio in questione presenta effettivamente fenomeni d'infiltrazione, come confermato dal consulente tecnico d'ufficio. Questi fenomeni sono stati attribuiti principalmente alle irregolarità edilizie presenti nell'immobile. In particolare, le macchie di umidità e i danni sulla parete perimetrale "longitudinale", sull'intradosso dell'aggetto e all'interno dei locali vicino al fronte del fabbricato sono stati causati dalla presenza non autorizzata e non impermeabile dell'aggetto. Per quanto riguarda le macchie di umidità e i danni sulla parete "trasversale", sono stati causati da un ampliamento non autorizzato e dalla presenza di una intercapedine non prevista in progetto. Inoltre, l'intercapedine sul lato sud-est del piano seminterrato, seguendo le previsioni progettuali, non avrebbe dovuto esistere e quindi non ci sarebbero state macchie di umidità o danni se non fosse stato effettuato l'ampliamento abusivo. Le infiltrazioni causate dalla scarsa manutenzione Secondo il consulente nominato dal tribunale, una sola circostanza non legata alle irregolarità edilizie riguarda la scarsa manutenzione degli impianti di scarico del piano terra di proprietà di uno dei convenuti. Questa mancanza di manutenzione ha causato la macchia giallastra marrone nel deposito e un cattivo stato del canale di gronda, che impedisce la corretta canalizzazione delle acque meteoriche durante i fenomeni piovosi.

 

Tribunale di Cosenza, sentenza n. 2150 del 20 dicembre 2022. - Suprema Corte, sentenza n. 20312 del 26 luglio 2019

 

 

Perché la domanda risarcitoria è stata rigettata?

 

Nel caso esaminato dal Tribunale di Cosenza, la domanda risarcitoria per infiltrazioni non ha trovato accoglimento. L'attore aveva inizialmente identificato la causa delle infiltrazioni nella cattiva manutenzione della terrazza di copertura e delle tubazioni di scarico dei piani superiori e, di conseguenza, aveva inteso agire nei confronti dei proprietari dei piani superiori chiedendo la condanna in solido. Tuttavia, l'attore ha rinunciato all'azione nei confronti di questi soggetti durante il corso del processo. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, la responsabilità per i danni causati dalla terrazza a livello o dal lastrico solare che non sia comune a tutti i condòmini deve essere ricondotta alla responsabilità da cose in custodia. Ciò significa che la responsabilità ricade sia sul proprietario o usuario esclusivo del bene, sia sul condominio in virtù degli obblighi di conservazione delle parti comuni. Per quanto riguarda le gronde e i pluviali, essi sono beni di natura condominiale e la loro manutenzione è a carico del condominio o, in mancanza, della totalità dei condomini. In questo caso, non è possibile ipotizzare responsabilità individuali o concorrenti o solidali dei soggetti evocati in giudizio.

In tal caso, il rapporto di responsabilità tra i diversi soggetti coinvolti è di solidarietà, come stabilito dall'art. 2055 c.c. Questo significa che il danneggiato può agire nei confronti di un singolo condòmino senza la necessità di citare in giudizio gli altri. D'altra parte, se l'attore non ha inteso agire nei confronti del condominio, un eventuale risarcimento può essere fondato solo sulla responsabilità individuale di ciascun convenuto, che non può essere identificato sulla base dei soggetti evocati in giudizio.

 

Conclusione

 

In conclusione, le domande di parte attrice sono state rigettate dal Tribunale di Cosenza. Questo risultato dimostra l'importanza di conoscere la giurisprudenza e le leggi vigenti in materia di responsabilità per i danni causati da parti comuni dei condominii, in modo da poter agire nel modo più appropriato e efficiente possibile.

 

 

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