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disinfestazione condominio

Panoramica sugli obblighi dell’Amministratore nel predisporre la disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione in condominio.

Nella nostra prima consulenza del 2017, cerchiamo di capire quali sono gli obblighi a cui deve ottemperare l’Amministratore di condominio che voglia predisporre la disinfestazione nelle parti comuni dell’edificio.

 

Regole generali disinfestazione in condominio

 

Iniziamo dal primo e fondamentale compito in capo all’Amministratore, cioè quello di comunicazione, tramite le forme prestabilite dalla legge, cioè innanzitutto il bilancio preventivo. Attraverso questo strumento, egli comunica ai condomini quali saranno le spese che si intende sostenere. Legittima, ab origine, dunque il suo operato. Và, comunque, precisato che la Corte di Cassazione ha individuato ipotesi in cui l’Amministratore ha la possibilità di agire autonomamente:

 

l'amministratore, almeno in caso di urgenza, deve e può predisporre gli atti e le opere di manutenzione e di esercizio dei servizi comuni anche quando quel preventivo non vi sia e l'assemblea non si sia pronunciata (Cass., Sez. 2^, 18 maggio 1994, n. 4831 - Cass. 3 dicembre 2010 n. 24654)

 

Una volta che la fase preliminare di predisposizione sia stata completata, l’Amministratore potrà dunque dare avvio alla fase di disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione del condominio.

 

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Continuando nella disamina delle regole generali per una corretta procedura di disinfestazione, importante sarà la scelta della ditta affinché il lavoro sia professionalmente svolto e garantito. Per evitare che l’intervento sia vano e dunque porti ad una spesa inutilmente sostenuta dai condomini.

 

Onere Amministratore supervisione disinfestazione parti comuni del condominio

 

Tra gli altri obblighi in capo all’Amministratore, troviamo perciò di sicuro l’onere di supervisionare l’operato degli addetti. Questo obbligo è espressione delle regole generali che la giurisprudenza ha estrapolato dalla posizione che in ambito condominiale ha la figura dell’Amministratore: vertice e rappresentante del condominio. Egli rappresenta i condomini e deve conseguentemente tutelare gli interessi dell’intera comunità condominiale.

 

Per tale motivo, deve obbligatoriamente dare comunicazione a tutti i condomini, con alcuni giorni di anticipo, dell’attività di disinfestazione che verrà svolta.

 

Parliamo di obbligo e non di facoltà perché la disinfestazione comporta l’uso, da parte della ditta incaricata, di determinate sostanze che possono dare problemi a soggetti con problematiche respiratorie (asma, allergie ecc..), oltre che agli animali (gatti, cani ecc..).

 

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Su chi ricade il pagamento della disinfestazione del condominio?

 

In merito alla ripartizione della spesa, si dovrà far riferimento al bilancio preventivo e seguire, quindi, il criterio stabilito in sede di approvazione assembleare. Utile ricordare che la spesa potrà essere sostenuta anche nel c.d. condominio parziale. In questo caso la spesa ricadrà solo per la parte del condominio che beneficerà dell’intervento di disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione.

 

Ai sensi della legge (art. 9 l. n. 392/78) la spesa potrà essere addebitata anche ai conduttori, nel rispetto della legge e dello specifico contratto di locazione.

 

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Conclusioni sulle regole generali per la disinfestazione in ambito condominiale

 

Compito dell’Amministratore sono dunque la preventiva delibera e comunicazione ai condomini, la supervisione in fase esecutiva, il corretto adempimento degli oneri di pagamento.

 

L’assemblea dal suo lato potrà supervisionare l’operato dell’Amministratore, e deliberare sull’eventuale ipotesi in cui quest’ultimo abbia di tasca propria autorizzato l’intervento.

 

In questo ultimo esempio, è mia premura sottolineare, che le somme anticipate vanno obbligatoriamente rendicontate in fase del consuntivo di bilancio.

 

 

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