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conto corrente condominio

Cerchiamo di scoprire cosa la riforma ha modificato in merito al conto corrente condominiale dove devono transitare tutte le somme riguardanti la gestione del condominio, al fine di garantire la trasparenza gestionale.

 

IL CASO:

 

Un condominio formato da 7 proprietari ci chiede se ha l’obbligo di far transitare le somme erogate in uno specifico conto corrente. Cerchiamo quindi di capire se l’obbligo sussiste sempre oppure no.

 

 

ANALISI:

 

Iniziamo a capire la disciplina normativa:

La materia è regolata dalla legge di riforma del condominio, L.220/2012

 

La norma è di carattere imperativo, l’articolo 1138, comma quattro, codice civile, prevede l’inderogabilità dell’articolo 1129 c.c. anche da parte di un eventuale regolamento di natura contrattuale.

 

Mi preme precisare che l’apertura del conto corrente è un obbligo che grava sulla persona dell’amministratore e non sui condomini.

 

Questo cosa significa? Che i condomini non rispondono? Occorre dunque chiarire questo punto.

L’obbligo di apertura di un conto corrente sussiste indipendentemente dal numero dei condomini. Pertanto, se la nomina dell’amministratore è facoltativa in questo caso specifico, l’obbligo di aprire il conto corrente sussiste solo se l’assemblea nomina un amministratore.

Quindi la legge prevede un obbligo collegato alla figura dell’amministratore che farà da tramite per tale adempimento.

La cassazione ha delineato che l’assemblea non può dispensare l’amministratore dall’obbligo di aprire il conto corrente condominiale (Cassazione n.10199 del 2012).

 

Perché l’assemblea dovrebbe fare tale richiesta? Per risparmiare il canone bancario. Però attenzione che la mancanza di un c/c porta a gravi rischi di trasparenza nella gestione contabile.

In merito l’Autorità Garante della Privacy ha precisato che ciascun condomino può chiedere all’amministratore copia integrale, senza oscuramenti, degli atti e dei documenti bancari del conto corrente.

 

In passato si riteneva che ciascun condomino poteva rivolgersi direttamente alla Banca per ottenere l’estratto conto. Ora non è più possibile!

 

Chiunque tra i condomini ne abbia necessità, dovrà, quindi, presentare una specifica richiesta al proprio amministratore.

 

Prima di concludere, bisogna chiedersi, e se l’amministratore si rifiuta di fornire queste informazioni?

 

La legge nulla dice in merito. Ma questo non significa che l’amministratore possa rifiutarsi. Questo perché tale nuova incombenza viene ricompresa nel rapporto di mandato che si instaura tra amministratore e compagine assembleare.

 

 

CONCLUSIONE:

 

La nomina dell’amministratore dei condomini al di sotto del limite legale è facoltativa, ma una volta nominato sorge immediatamente l’obbligo di aprire un c/c.

La scelta presso quale Banca aprire il c/c sarà dovrà essere stabilita dall’assemblea nel rispetto dei quorum legali. Una scelta autonoma da parte dell’amministratore non è consentita.

Ai sensi dell’art. 1129, c.c., la mancata apertura del conto corrente condominiale o la sua utilizzazione costituiscono gravi inadempienze in capo all’amministratore di condominio.

 

 

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