• Stampa

verde in condominio

Spesso si parla di decoro architettonico e della necessità del suo rispetto. Vediamo di inoltrarci nell’ambito del verde in ambito condominiale e di come si rapporto proprio con il decoro architettonico.

 

IL CASO:

 

Un condomino ha deciso di piantare alcuni alberi e di porre delle piante in vasi dinanzi al portone d’ingresso. Ha agito bene o il suo comportamento è censurabile? < p>

 

ANALISI:

 

Innanzitutto è bene distinguere due situazioni. Quella in cui l’operato del condomino è stato deliberato dal l’assemblea di condominio e quella in cui tale delibera è assente.

 

Bisogna ricordare che la vita condominiale è regolata dalle delibere assembleari. Però attenzione che non tutto ciò che è deciso dalla maggioranza è sempre valido.

 

Iniziando dalla prima ipotesi, la delibera assembleare presa secondo i quorum stabiliti dalla legge consente di poter definire il comportamento del condomino sostanzialmente corretto. A patto che nella delibera stessa sia stato dato incarico a quello specifico condomino e a patto che la delibera non violi altre norme sia regolamentari che normative di legge vigenti.

 

Importante ricordare, infatti, che tutte le norme vigenti si devono relazionare con altre norme e verificare la corretta applicabilità di una norma in un contesto normativo molto complesso e non sempre semplice.

 

Questo significa che la delibera dovrà essere studiata nel merito. Sarà corretta se prevederà la piantatura di alberelli o piante, non sarà corretta se prevederà la posa di determinate piante a fusto grosso o il trapianto di alberi esistenti che possano violino le distanze legali o mettano a rischio la sicurezza dell'edificio. Nel caso, invece, di un comportamento autonomo del condomino esso sarà valutato in base alla tipologia di piante che posa. Se verranno piantate piante infestanti, il comportamento autonomo sarà censurabile. Molte piante rampicanti possono pure essere gradevoli ma alla lunga danneggiano l'intonaco dell'edificio, primo filtro contro le infiltrazioni. Ad ogni modo spesso la decisione nel merito se le piante siano di abbellimento o meno dovrà derivare da una decisione giudiziaria nel caso in cui le parti non riescano a raggiungere un accordo,

 

Prima di concludere andiamo a capire cosa si intende per decoro architettonico, secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione:

 

"l'estetica del fabbricato, data dall'insieme delle linee e delle strutture che connotano lo stabile stesso e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia ed una specifica identità" (Cass. n. 851/2007).

 

 

CONCLUSIONE:

 

Il comportamento dovrà essere valutato e distinto se derivante e corrispondente ad una eventuale delibera assembleare o ad un comportamento autonomo.

Inoltre l’apposizione sia in una eventuale aiuola sia in vasi deve comunque consentire l’utilizzo parimenti degli altri condomini senza aggravio o disturbo verso gli altri condomini.

Va ricordato, infatti, che la questione è interessante solo se riguarda parti comuni. Nell'ambito della proprietà privata ciascuno è libero sempre nel rispetto delle normative vigenti.

Sono comunque propenso nell'affermare che di solito l’apposizione di piante ornamentali in ambito condominiale arricchisce il decoro architettonico.

Ovviamente ogni situazione dovrà essere valutato nella sua specificità.

 

 

Hai trovato utile questa consulenza? Sostieni la nostra attività con una libera donazione! :)
(clicca su immagine sottostante)

 

 

 

 

Comments:

Aggiungi commento


Codice di sicurezza
Aggiorna

Il sito Studio Fiasconaro utilizza i cookies per offrire i propri servizi semplici e efficienti agli Utenti durante la consultazione delle sue pagine. Per avere maggiori informazioni clicca sul link "privacy policy". Cliccando su "Agree" si accettano i cookie ed il messaggio non comparirà più. Cordiali saluti. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information