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spese legali tra proprietario ed affittuario

Vediamo, oggi, di andare a scoprire come la legge regola i rapporti tra vecchio proprietario e nuovo acquirente in merito alle spese legali sostenute dal condominio.

 

 

Spese legali, onere vecchio o nuovo proprietario?

 

Sorge una controversia tra un nuovo acquirente che si rifiuta di pagare le spese legali avendo avuto rassicurazioni dall’Amministratore che le quote condominiali del venditore erano tutte saldate.

Come comportarsi in questa situazione?

 

Cerchiamo di inquadrare la situazione, andando a ricordare cosa stabilisce la legge all’art. 63 disp.att. c.c.

 

Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente.

 

La legge quindi ci chiarisce che l’acquirente di un immobile diviene un debitore in solido con il venditore.

 

Giurisprudenza in merito all'onere spese legali tra vecchio e nuovo proprietario.

 

La conseguenza pratica è che l’Amministratore potrà chiedere gli oneri condominiali al nuovo proprietario e non al vecchio. Va ricordato, infatti, che chi ha venduto l’immobile di fatto non è più parte del condominio e quindi anche volendo non potrà essere destinatario di spettanze vantate dal condominio né di subire procedimenti monitori.

Ovviamente il nuovo acquirente che dovesse subire nuove richieste o procedure di alcun tipo potrà rifarsi sul vecchio proprietario, se sussistono tutti i requisiti necessari per agire in questo modo.

Bisogna innanzitutto chiedersi quando la spesa legale è richiedibile al nuovo acquirente dell’immobile?

 

Bisogna far riferimento all’anno contabile di riferimento in cui la lite giudiziaria è stata intrapresa e a cui fanno riferimento le spese legali.

 

Bisogna fare riferimento alla sentenza della Cassazione civile, la n. 16975 del 18/06/05. Importante sottolineare la distinzione tra spese avvocato e spese causa persa.

Nel primo caso il nuovo proprietario sosterrà la spesa se la delibera di avviare la procedura o di resistere ad essa sarà ricompresa negli anni contabili stabiliti dalla legge.

Nella seconda ipotesi, non si farà riferimento agli anni contabili, in quanto la causa potrà essere persa anche dopo anni e ciò che conta è chi è proprietario nel momento in cui si avvieranno le procedure di riscossione della parte vittoriosa.

 

Onere spese legali tra nuovo e vecchio proprietario.

 

L’acquirente è inquadrabile come soggetto che nel momento in cui acquista l’immobile entra in uno status di solidarietà passiva.

Risponderà di tutti gli oneri contabili per l’anno precedente e per quello in corso.

Solo per il caso di soccombenza giudiziale risponderà il nuovo proprietario in quanto la sentenza viene emanato in quel momento e non importa se la delibera di inizio causa o resistenza era stata presa in “illo tempore”. Ora la decisione è giunta a compimento, ora si ha la certezza e dunque ora toccherà a chi è proprietario sostenere gli oneri .

 

 

 

 

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Comments:

Commenti   

0 #1 Luigi S. 2016-09-29 17:34
Grazie mille, consulenza ben fatta ed utilissima.
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