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mediazione

Oggi andremo a riprendere l'argomento della mediazione. 

Ci giungono, infatti, spesso richieste su chiarimenti a tal riguardo ed in particolare a quando esso deve essere esperito.

 

 

IL CASO:

Il condomino Tizio ha avviato un processo che è lontano dal giungere al giudicato. Stanco di queste lungaggini processuali ci chiede se è possibile esperire un tentativo di mediazione.

Occorre subito chiarire che la fattispecie mal si concilia con l'istituto della mediazione, in quanto questo istituto va esperito prima del procedimento processuale vero e proprio.

 

ANALISI:

Iniziamo innanzitutto ricordando la norma che regola la materia:

 

La mediazione è stata istituita dal d.lgs. 28/2010

 

In realtà bisogna ricordare che l'intervento della Corte Costituzionale aveva dichiarato illegittime, per eccesso di delega, le disposizioni relative alla mediazione obbligatoria.

 

Il legislatore ha corretto il tiro con il d.l. 69/2013 convertito in legge 98/2013

 

La mediazione non è altro che uno strumento deflattivo del contenzioso, ciò significa che è volto ad evitare che il contenzioso arrivi a processo.

Sappiamo bene, infatti, i problemi che riguardano la lentezza dell'apparato processuale, i suoi costi e gli interventi della Corte UE proprio a tal riguardo (basti ricordare la c.d. legge Pinto).

La natura di questo istituto è proprio quella di far in modo che le parti giungano ad un accordo. Si mettono in campo una serie di strumenti volti da un lato a favorire l'accordo e dall'altro lato a scongiurare che le parti rifiutino anche il mero incontro, prevedendo: 

 

Il giudice può desumere argomenti di prova in danno della parte che non si è presentata senza giustificato motivo (art.116 c.p.c)

 

Inoltre nel caso di mediazione obbligatoria le conseguenze di tale comportamento sono ancora più gravi:

 

Il giudice condannerà al versamento, in favore del bilancio dello Stato, di una somma di importo pari al contributo unificato dovuto per il giudizio (art.8, co. 4-bis d.lgs)

 

Bisogna, infatti, distinguere tra materia a mediazione facoltativa e materie a mediazione obbligatoria.

Questo significa che il tentativo di mediazione è elemento propedeutico ed imprescindibile  per quelle materia per le quali la mediazione è obbligatoria e senza la quale il relativo processo non può avviarsi.

 

L'art.5 del d.lgs stabilisce l'elenco delle matierie soggette a mediazione obbligatoria, tra le quali vi rientra il condominio.

 

 

CONCLUSIONE:

 

La mediazione è un utile strumento per consentire le parti di giungere ad un compromesso stragiudiziale.

I costi sono minori e non è detto che sia necessaria la presenza degli avvocati, con ulteriori risparmi dei costi da sostenere.

Inoltre si risparmieranno tutte quelle spese tipiche del procedimento processuale, contributo unificato, spese di comunicazione e notificazione ecc...

Da quanto detto si può capire che il condomino "Tizio" non potrà ricorrere alla mediazione per concludere il processo ma ad altri istituti, quali ad esempio la conciliazione giudiziale o la transazione.

Di questi istituti ne parleremo in altre consulenze, quello che bisogna solo chiarire è che esse sono esperibili su istanza di parte o d'ufficio non solo in qualunque momento della trattazione della causa ma anche in grado di appello.

 

 

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