Ascensore per disabili: contrasto di norme per maggioranza?

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Contrasto di norme sulla maggioranza necessaria per l'installazione di un ascensore per disabili?

Domanda:

Salve,
la mia domanda è relativa all'installazione di un ascensore in un condominio che ne è sprovvisto e dove risiede un disabile.
Siamo d'accordo che, in tal caso, ci si trova dinanzi ad una innovazione volta all'abbattimento delle barriere architettoniche (art. 1120, comma II, c.c.), la quale, stando al nuovo testo dell'art. 1136 c.c., deve essere deliberata con le maggioranze di cui all'art. 1136, II, c.c. (maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio).

Il problema si pone, però, se si prende in considerazione anche l'art. 2, comma I, L. 13/89 (la legge per il superamento delle barriere architettoniche), il quale invece dispone testualmente che "Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati, dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all'interno degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile" (ovvero - per sintetizzare - in II° convocazione con la maggioranza degli intervenuti che rappresenti 1/3 valore dell'edificio).

Sono io che non ci sto capendo niente, oppure il mio dubbio è più o meno fondato?
Fatemi sapere.
Grazie in anticipo.

Risposta:

Salve,
leggendo la legge 13/89 art.2 è abbastanza chiara sui quorum da utilizzare. Nel diritto però esiste una c.d. abrogazione tacita che consente alle norme successive che regolano la stessa materia di sostituire le precedenti. Il nostro ordinamento è stracolmo di norme (più o meno buone, di sicuro molte dimenticate), sarebbe impensabile che il legislatore (che già ci mette secoli a fare una legge) avesse l'obbligo di dover indicare tutte le norme che sostituisce.

Grazie a questo istituto quindi si emana una legge e si abrogano le precedenti. Dunque la nuova normativa in ambito condominiale è senz'altro la L. 220/2012!
Nessun altra!
Ciò significa che i quorum da utilizzare sono quelli stabiliti dall'art. 1120, 2° comma. Voglio inoltre ricordare quanto dispone l'art. 1136, 4° comma:

Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di cui agli articoli 1117 quater, 1120, secondo comma, 1122 ter nonché 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo.
Dunque non vi sono più dubbi, che sia in prima che in seconda convocazione, per l'abbattimento delle barriere architettoniche sarà necessario la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio!

Cordiali saluti,

Amm. Fiasconaro Nicolas

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