Per la Cassazione gridare di notte è reato

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Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 26 ottobre 2016 – 14 febbraio 2017, n. 6882 Presidente Carcano – Relatore Rosi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 20 aprile 2015 il Tribunale di Cagliari, riconosciuta il vizio della infermità parziale di mente ha condannato C.F. alla pena di Euro 110 di ammenda per il reato di cui all’art. 659, c. 1 c.p., per avere, in ora notturna ed in evidente stato di alterazione psico-fisica derivante dall’abuso di sostanze alcoliche, disturbato il riposo delle persone urlando frasi e parole farneticanti, dapprima affacciato alla finestra della propria abitazione ed in strada poi, in (omissis) . 2. Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, lamentando visi di cui all’art. 606, lett. b), c) ed e) c.p.p., per inosservanza od erronea applicazione dell’art. 131 bis c.p., in relazione all’art. 659 c.p., nonché mancanza ed illogicità della motivazione, atteso che il Tribunale ha ritenuto mancanti i presupposti per pervenire alla pronuncia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, mentre il reato di cui trattasi rientra nei limiti di pena per l’operatività dell’istituto e sussistono altresì i requisiti di particolare entità dell’offesa, sia sotto il profilo della modalità della condotta, che sotto quello dell’esiguità del danno o del pericolo, valutati con i criteri di cui all’art. 133 c.p., come ricavabili da quanto illustrato dalla difesa nel corso del processo penale, unitamente alla sussistenza della non abitualità del comportamento, ricavabile dall’assenza di precedenti penali; la difesa, inoltre, ha rilevato che la legge delega n. 67 del 2014 per la depenalizzazione, ha incluso all’art. 2 comma 3 la fattispecie di cui all’art. 659 c.p., tra le contravvenzioni da depenalizzare, elemento che il giudice avrebbe dovuto considerare per qualificare come modesta la portata offensiva della condotta posta in essere dal ricorrente, nel rispetto dei principi costituzionali ispiratori della menzionata riforma. Considerato in diritto 1. Il motivo di ricorso risulta infondato. Infatti la valutazione di fatto espressa dal giudice di merito, ed esposta in motivazione con un argomentazione esaustiva, circa la non riconoscibilità della clausola di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p., risulta congruamente motivata ed è immune da censure. 2. Innanzitutto va precisato che il principio di depenalizzazione della fattispecie di cui all’art. 659 c.p., incluso nella legge delega n. 67 del 2014, non ha trovato attuazione ad opera del legislatore delegato. Il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, emanato in attuazione della delega di cui all’art. 2, comma 2 della menzionata legge, non include la contravvenzione di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone tra le fattispecie penali trasformate in illeciti amministrativi (si veda art. 2). 3. Il reato tutela la pubblica quiete (cfr. Sez. 3, n. 23529 del 13/05/2014, Ioniez, Rv. 259194; Sez.1, n. 33413 del 07/06/2012, Girolim, Rv. 253483) e l’idoneità e l’incidenza delle condotte poste in essere ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone costituisce un accertamento di fatto che non può che essere rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, il quale fonda il proprio convincimento sugli elementi probatori acquisiti al processo (cfr. Sez. 1, n. 20954 del 18/01/2011, Torna, Rv. 250417). 4. Orbene, nel caso di specie nella parte motiva della sentenza impugnata è stata data ampia descrizione ai profili di ricostruzione del fatto all’esito dell’istruttoria dibattimentale: la condotta del ricorrente si era sviluppata per un consistente arco temporale alle due di notte ed aveva comportato l’intervento di due pattuglie dei Carabinieri, per cui il giudice ha valutato la stessa certamente idonea a superare, per natura, intensità e collocazione cronologica, la normale tollerabilità e ad arrecare disturbo alla quiete di un numero indeterminato di persone. 5. Inoltre è stata esclusa la sussistenza di elementi che giustificassero una valutazione di particolare tenuità, collegando tale giudizio proprio alla consistenza dell’allarme provocato nei vicini ed all’intervento di due pattuglie, resosi necessario per riportare alla calma l’imputato e farlo rientrare nell’abitazione, con successivo piantonamento della stessa, di talché la condotta del C. era risultata, a parere del giudice di merito, “concretamente lesiva” del riposo alle persone. La motivazione sul punto risulta congrua e niente affatto manifestamente illogica o contraddittoria con quanto espresso in precedenza, ed è anche rispettosa delle linee di valutazione tracciate dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto (cfr. Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). 6. Il reato risulta commesso in data 26 settembre 2011 e, considerando il periodo di sospensione del decorso dei termini di prescrizione, conseguente al rinvio del dibattimento disposto dal giudice dal 25 settembre 2014 al 29 ottobre 2014, su espressa richiesta della difesa – periodo che deve essere aggiunto al termine (lungo) di prescrizione di cinque anni – non risulta in data odierna estinto per prescrizione. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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