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		<title>Modifica delle tabelle millesimali: maggioranza o unanimità del quorum?</title>
		<description>Discussione Modifica delle tabelle millesimali: maggioranza o unanimità del quorum?</description>
		<link>https://www.studiofiasconaro.it/index.php/consulenze-archivio/tutte-le-consulenze/117-modifica-delle-tabelle-millesimali-maggioranza-o-unanimita-quorum</link>
		<lastBuildDate>Fri, 08 May 2026 14:07:26 +0000</lastBuildDate>
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			<title>Amm.Fiasconaro Nicolas scrivi:</title>
			<link>https://www.studiofiasconaro.it/index.php/consulenze-archivio/tutte-le-consulenze/117-modifica-delle-tabelle-millesimali-maggioranza-o-unanimita-quorum#comment-37</link>
			<description><![CDATA[ Salve, la delibera del 2008 è viziata. Il motivo è che la tabella n.1 non è errata, ma è correttamente formata in base ai volumi. Il parametro sarà stato utilizzato dal tecnico per le ipotesi di abitazioni con differenti altezze. La tabella conclusiva che ne è derivata è comunque espressa in millesimi e quella doveva essere usata. Cordiali saluti.]]></description>
			<dc:creator>Amm.Fiasconaro Nicolas</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 07 Oct 2016 08:58:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.studiofiasconaro.it/index.php/consulenze-archivio/tutte-le-consulenze/117-modifica-delle-tabelle-millesimali-maggioranza-o-unanimita-quorum#comment-37</guid>
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			<title>Sara D. scrivi:</title>
			<link>https://www.studiofiasconaro.it/index.php/consulenze-archivio/tutte-le-consulenze/117-modifica-delle-tabelle-millesimali-maggioranza-o-unanimita-quorum#comment-35</link>
			<description><![CDATA[Nel 2007 l'assemblea diede incarico ad un geom. di calcolare nuove tabelle millesimali da sostituire alle precedenti. Il geometra incaricato (A.M.) stilò le seguenti tabelle: - tabella n. 1 in base ai VOLUMI; - tabella n. 2 in base alle SUPERFICI; - tabella n. 3 divisione pulizia e luce piano terra e atrio; - tabella n. 4 divisione pulizia e luce dal piano terra al piano quarto. Nella relazione viene precisato che la tabella n. 2 servì soltanto per calcolare le tabelle nn. 3-4 (in funzione dell'USO delle parti comuni e non del valore) e che l'unica tabella applicabile per la generalità delle spese era la n. 1 (VOLUMI), salvo che per luce e pulizia per le quali si dovevano applicare le tabelle 3-4. Il condominio, nel 2008, decise a maggioranza di applicare la sola tabella n. 2 che, di fatto, porta ad una ripartizione astratta e non corretta delle spese. Ho chiesto che venisse applicata la tabella corretta ma l'assemblea di ieri ha ritenuto che serva l'UNANIMITA' (che non si raggiungerà mai). Secondo me, invece, è uno di quei casi in cui c'è un errore tecnico che ammette l'approvazione a maggioranza. Inoltre, nel 2008 è stata fatta una revisione, non un'approvazione EX NOVO (visto che c'erano già delle tabelle): non serviva l'unanimità anche in quel caso? La delibera è NULLA o ANNULLABILE? Grazie mille. Pardon per la logorroicità del tutto!]]></description>
			<dc:creator>Sara D.</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 29 Sep 2016 10:38:02 +0000</pubDate>
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			<title>Amm.Fiasconaro Nicolas scrivi:</title>
			<link>https://www.studiofiasconaro.it/index.php/consulenze-archivio/tutte-le-consulenze/117-modifica-delle-tabelle-millesimali-maggioranza-o-unanimita-quorum#comment-12</link>
			<description><![CDATA[Salve, innanzitutto la ringrazio per avermi contattato :) In merito alla sua prima domanda, quello che bisogna evidenziare è l'errore che è stato commesso nel 2007. Infatti, da quanto lei riferisce, sono state approvate le nuove tabelle a maggioranza semplice, quando invece l'ordinamento specifica il quorum deliberativo del 2°comma art.1136. Questo significa che la delibera non rispondendo ai criteri stabiliti dalla legge è nulla. Questo istituto giuridico non opera direttamente, cioè sebbene nulle il condominio può averle adoperate nel tempo senza accorgersene. Dunque in questo caso vi sono due soluzioni: a) Informare l'Amministrator e che convocherà assemblea e chiarirà il tutto, i condomini quindi prenderanno atto della nullità e delibereranno di volersi conformare alle precedenti tabelle da quel momento in poi. b) Nel caso ciò non avvenisse ciascun condomino in qualsiasi momento potrà agire giudizialmente per accertamento della nullità. La sentenza del giudice non sarà costitutiva ma dichiarativa e dunque con effetti retroattivi (in questa fase consiglio di concentrarsi sulla delibera stessa invalida e non sulle conseguenze in merito di tabelle altrimenti gli effetti retroattivi variano). Il giudice quindi accerta la nullità e ciò significa che tutte le eventuali voci di spesa sostenute in virtù delle precedenti tabelle saranno dichiarate nulle con una mole di lavoro enorme in fase di calcolo dei relativi riparti di spesa. Questo ovviamente è l'ipotesi peggiore per l'Amministrator e e per i condomini stessi perchè significa rimettere in discussione tutte le voci di spesa. Converrebbe quindi prediligere l'ipotesi (a). Inoltre, nell'ipotesi in cui i condomini vogliano comunque proseguire nel riparto di questi nuovi lavori, sulla base della tabella del 2007, tale ripartizione sarà nulla e quindi come prima invalida. In merito alla sua ultima domanda, voglio chiarire che se anche fosse stata presa una decisione nel rispetto del 2° comma dell'art.1136 c.c., essa sarebbe stata comunque nulla perchè va a toccare una clausola di un regolamento contrattuale che riguarda il riparto di spesa. Come ho chiarito nella consulenza, per la modifica dei riparti di spesa ex art.1123 c.c. è sempre necessaria l'unanimità dei voti in assemblea. Cordiali saluti.]]></description>
			<dc:creator>Amm.Fiasconaro Nicolas</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 04 Nov 2015 17:53:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.studiofiasconaro.it/index.php/consulenze-archivio/tutte-le-consulenze/117-modifica-delle-tabelle-millesimali-maggioranza-o-unanimita-quorum#comment-12</guid>
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			<title>Niosi Chiara scrivi:</title>
			<link>https://www.studiofiasconaro.it/index.php/consulenze-archivio/tutte-le-consulenze/117-modifica-delle-tabelle-millesimali-maggioranza-o-unanimita-quorum#comment-11</link>
			<description><![CDATA[Avvocato, nel mio condominio composto da 2 corpi di fabbrica edificati in epoche diverse(uno 1900 e 1955), nel R di C contrattuale del 1956 con allegate tabelle si stabiliva che "le spese di manutenzione dei prospetti sono a carico dei proprietari delle pareti interessate". Nel 2007 a seguito di edificazione delle terrazze sono state approvate nuove tabelle millesimali con una maggioranza semplice(meno di 500/1000). adesso che si devono rifare le facciate, l'assemblea della parte più antica che ha 666/1000 ha deliberato(impo sto)di dividere le spese sulla tabella A, non riconoscendo questa clausola contenuta nelle vecchie tabelle millesimali allegate al regolamento di condominio contrattuale e che ne facevano parte integrante., e registrate alla Cons.Imm. e sottoscritte da tutti i proprietari mediante atto da un notaio. Ha valore la vecchia clausola?]]></description>
			<dc:creator>Niosi Chiara</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 01 Nov 2015 22:13:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.studiofiasconaro.it/index.php/consulenze-archivio/tutte-le-consulenze/117-modifica-delle-tabelle-millesimali-maggioranza-o-unanimita-quorum#comment-11</guid>
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