Giovedì, Marzo 28, 2024

ztl a palermo

Ci è stato richiesto se le ZTL che verranno istituite a Palermo nel mese di ottobre siano una spesa condominiale o meno.

A seguito delle diverse richieste sulla medesima questione ritengo sia utile apporre dei chiarimenti.

 

Diverse sono state le richieste di chiarimento in merito alle ZTL e se a pagare debba essere o meno il condominio. La richiesta nasce dalla notizia che il pagamento è dovuto anche in caso di sosta/posteggio.

 

Obbligo ZTL per parcheggio in condominio situato nella zona ZTL a Palermo?

 

Cerchiamo, quindi di inquadrare bene la disciplina normativa:

 

La ZTL è un’area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli. (art.3 N.C.d.S.)

 

La circolare del Ministero dei Lavori Pubblici fin dal 1997 ha previsto che tali zone siano sottoposte ad un sistema di tariffazione. Si comprende, quindi, che la tassa è soggettiva e ricade in capo al proprietario del veicolo.

La normativa del Comune di Palermo è abbastanza complessa in quanto prevede differenziazioni in merito a chi risiede all’interno della zona Centrale ZTL , a chi debba accedervi per alcune oggettive necessità, ad altre tipologie di utenti e a tutti gli altri che non vi risiedono. La norma prevede anche una c.d. “Lista bianca” dove poter inserire alcune categorie di veicoli.

 

L’inserimento in lista bianca è effettuato da Amat Palermo S.p.A., nella qualità di gestore del servizio, a seguito di richiesta avanzata da parte degli aventi diritto, con indicazione delle targhe dei veicoli da autorizzare.

 

L’individuazione della regolarità all’accesso è garantita da un contrassegno, dotato di un ologramma e di un codice QR. Questo codice è molto simile al codice a barre ma di forma quadrata e con simboli diversi ma la funzione è simile, cioè dare informazioni che possono essere letti tramite gli apparecchi adatti o i telefonini di ultima generazione.

 

La richiesta di sostituzione del contrassegno per cambiamento di targa o di rilascio di duplicato per furto o smarrimento comporta il rilascio di un nuovo contrassegno che manterrà la validità di quello sostituito. Il rilascio del contrassegno sostitutivo comporterà il pagamento di eventuali diritti di segreteria e/o di riproduzione

 

Sono previste delle esenzioni per particolari categorie di veicoli:

▪ Veicoli a braccia;
▪ Veicoli a trazione animale;
▪ Velocipedi;
▪ Ciclomotori e motocicli;
▪ Veicoli di polizia stradale, dei vigili del fuoco, dell’Esercito, dei servizi di soccorso e ambulanze;
▪ Veicoli adibiti al servizio di polizia ai sensi dell’art. 177 del Codice della Strada, privi delle scritte e dei contrassegni di identificazione;
▪ Mezzi di Amat Palermo S.p.A. adibiti al trasporto di persone.

 

Le numerose richieste ponevano il punto sulla veridicità o falsità della notizia che pur tenendo il veicolo fermo si dovesse pagare la tassa. Andiamo, quindi ad individuare cosa ci dice la normativa approvata dal Comune in merito:

Negli orari di validità della “ZTL Centrale” è vietata la sosta dei veicoli non autorizzati, in osservanza al combinato disposto dei punti 54 e 9 dell’art. 3 comma 1 del Codice della Strada.

In effetti, leggendo la norma si prevede l’obbligo del pagamento anche per chi di fatto non utilizzasse l’auto. Di tale interpretazione ne abbiamo, purtroppo, conferma andando a verificare le singole categorie in cui la disciplina della ZTL di Palermo ha distinto la cittadinanza: 1) Abitante in ZTL centrale 2) Prestatore di assistenza in ZTL centrale 3) Lavoratori in ZTL centrale 4) Strutture ricettive in Zona Centrale 5) Invalidi in ZTL centrale 6) Servizi pubblici e non in ZTL centrale 7) Altre tipologie

Andando a visionare la 1° categoria (Abitante in ZTL centrale), verificato che per loro vi è la possibilità di acquistare il contrassegno per i veicoli inquinanti che per quelli meno inquinanti, per qualsiasi omologazione EURO, nelle varie tariffe 90/80 euro annuali – 50 euro semestrali – 20 euro mensili - 5 euro giornalieri, ci si imbatte nelle disposizione seguente:

 

L’autorizzazione dà diritto, a richiesta, al rilascio di: a) autorizzazione annuale gratuita alla sosta nella zona soggetta a tariffazione nella quale ricade la dimora del richiedente; c) permesso sosta a varco chiuso che consente al titolare, previa esplicita dichiarazione, la sosta del veicolo nelle strade non soggette a sosta tariffata interne alla “ZTL Centrale”, durante le fasce orarie di limitazione della medesima ZTL.

 

Questa è una ulteriore conferma che il pagamento è dovuto anche per la sola sosta. Cosa intendiamo per sosta?

 

c) per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente (art.157 N.C.d.S.)

 

Il problema si può quindi porre in merito al parcheggio condominiale. Chi possiede un auto e la lascia in condominio ha l’obbligo di pagare la ZTL?

Bisogna chiarire che per posteggio condominiale si intende un area circoscritta e ben delimitata che sia interamente di proprietà del condominio o comunque in comproprietà con altri edifici (parte comune di un supercondominio) e che, quindi, per la tipologia in essere non prevede la sussistenza di tale obbligo.

Infatti, le ZTL nascono come limitazione al transito con previsione di una tariffa per la circolazione. La normativa del Comune ha rimarcato il concetto con estensione ai veicoli in sosta in relazione alla presunzione che tali veicoli per giungere lì debbano muoversi.

Tale presunzione vale solo per le vie di circolazione pubblica, cioè per le vie di cui il Comune ha la potestà di farne uso e di disciplinarne la fruizione. Per le strade private, per i loro accessi, e per i parcheggi privati e/o condominiali non è ammessa la sussistenza di tale tassa.

 

Conclusioni su ZTL e condominio:

 

La ZTL (Zona a traffico limitato) è una imposta volta a diminuire il traffico veicolare nei centri storici e nelle zone predeterminate dalla legislazione vigente.

La distinzione nelle varie categorie, così come strutturata dalla delibera del Comune di Palermo, delinea una differenziazione di trattamento, a mio parere, in merito alla possibilità di usufruire dei contrassegni in abbonamento.

Infatti, tale possibilità non è prevista per i non residenti nella zona centrale della ZTL o appartenenti alle altre categorie. Chi appartiene alla tipologia di utente che non ricade in nessuna delle precedenti categorie, potrà dunque accedere esclusivamente tramite pass giornaliero.

Tale consulenza non vuole entrare nel merito della delibera anche se si notano delle incombenze maggiori per tutti i cittadini e per i lavoratori in quelle zone (es: elettrauti ed autofficine, oppure per le persone che necessitano di continue cure mediche in centri presenti in ZTL centrale, servizi turistici, scuolabus, oneri di sosta per i non residenti).

Anche per chi ha posteggi privati (condominio, rimesse ecc..) seppur la tassa non è direttamente attuabile in merito alla sosta in tali zone, è indirettamente applicabile in relazione al dover raggiungere tali luoghi.

Infine, si ricorda che le tariffe si intende al netto di oneri derivanti da bolli, diritti fissi e di istruttoria.

 

 

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