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ricevuta compenso amministratore

 

Oggi andremo a capire quando sorge l'obbligo in capo all'Amministratore per il rilascio della ricevuta e che funziona ha questo documento.

Vedremo anche come essa sia necessaria per una tutela degli interessi del condominio.

 

 

IL CASO:

 

È bene specificare sin dall'inizio che la ricevuta di cui andremo a parlare non è fiscale ma generica ad uso interno del condominio.

Questo non significa che abbia un valore minore. Infatti, la ricevuta è un documento che è consentito per il trasferimento di qualsiasi bene (di solito denaro).

 

 

ANALISI:

 

Art.1199. -> l creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore.

 

Da questo articolo e dall'assenza di normazione negli articoli del condominio capiamo subito che non vi è un obbligo specifico in capo all'Amministratore del rilascio della ricevuta. 

La ricevuta però è un documento di quietanza per un credito che è stato totalmente o parzialmente soddisfatto.

Quindi sebbene non vi sia un obbligo normativo, soccorre in favore dei condomini più distratti quell'elemento della diligenza "pater familias" che porterà l'Amministratore a rilasciare ricevuta.

Quando egli dovrà rilasciarla? Questo dipende dal tipo di pagamento.

Se, infatti, viene fatto in contanti essa dovrà essere rilasciata all'atto del pagamento.

Se, fatta tramite bonifico, al momento in cui si accerta che l'accredito sia avvenuto, con data all'atto della redazione. 

 

Bisogna fare attenzione alla situazione in cui saldo contabile e saldo disponibile del c/c condominiale non coincidano. Contabilmente l'accredito è avvenuto ma la disponibilità finanziaria non è ancora presente. E duqnue non si ha la certezza dell'avvenuto pagamento e da chi lo ha effettuato.

 

 In questi casi dunque la ricevuta che di solito deve essere fatta al momento del pagamento, essendo esso differito per questioni di accredito bancario dovrà essere emessa al momento in cui si prende atto dell'accredito con indicazione della data di redazione ma al tempo stesso della data di bonifico effettuata. Questo problema può sorgere quando nel frattempo altri condomini hanno pagato in contanti oppure quando si ha notizia dell'accredito ma non viene visualizzata l'operazione che è ancora in fase di completamento.

 

 

Si ricorda a scanso di equivoci, che la causale del bonifico non è quietanza di pagamento.

 

 

Esistono poi altre forme di pagamento, tramite bollettini e mav. Nel primo caso, se in bianco sarà necessaria il rilascio della ricevuta in relazione all'importo pagato. Se bollettino freccia oppure altro modello prestampato non sarà necessaria la ricevuta in quanto il bollettino stesso bollato come pagato fungerà da quietanza, per il relativo importo. In tale ipotesi il pagamento può avvenire allo sportello in contanti o con addebito al proprio c/c.

Nel caso di MAV, è la banca creditrice (c/c condominio) che instaura una relazione con la banca del debitore, attraverso un codice univo inserito nel MAV stesso.

 

 

Nel MAV il codice univoco individua debitore e debito. Questo significa che ciascun debito avrà la sua univocità nel MAV che è stato emesso. Non sarà possibile apportare modifiche da parte del debitore e non sarà possibile pagare parzialmente il MAV.

 

 

CONCLUSIONE:

 La differenza tra MAV (bollettini prestampati) e le altre forme di pagamento, sta nel fatto che vengono costituiti in quel modo e per quell'importo dal creditore stesso. Dovranno quindi essere pagati così come sono senza ulteriori modifiche.

Nel caso sia necessario un dilazione alla quota condominiale, l'Amministratore dovrà emettere nuovi MAV di importi ridotti. Essi sono parificati alla ricevuta e quindi la ricevuta di pagamento (rilasciata dal cassiere) è quietanza a tutti gli effetti.

La ricevuta, firmata dall'Amministratore, è un documento che attesta l'avvenuto pagamento delle quote condominiali e del relativo importo indicato. Farà fede non solo dell'estinzione del credito ma anche di eventuali somme non dovute pagate, quindi utile ai fini del rimborso.

In merito alla loro tenuta, è consigliabile la loro conservazione fino al termine prescrizionale dei relativi crediti.

 

 

NOTA:

 In merito alla marca da bollo, essa non dovrà essere apposta nelle ricevute condominiali.

Nel caso in cui i MAV vengano pagati tramite sportello bancomat dovrà essere conservato lo scontrino rilasciato.

Nel caso in cui si provveda ad un pagamento tramite MAV Online, il rilascio della ricevuta dipenderà dal servizio bancario, di solito si trova una voce apposita nel menù contestuale.

 

 

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